F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 26/03/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 149 del 30/03/11 VERTENZA:all.Michele INTERRANTE ASD REAL UNIONE ( 62/01 ) ARBITRI:sigg. Sebastiano SCARFATO e Antonio BARATTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 26/03/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 149 del 30/03/11
VERTENZA:all.Michele INTERRANTE ASD REAL UNIONE
( 62/01 )
ARBITRI:sigg. Sebastiano SCARFATO e Antonio BARATTA
Con ricorso datato 20.10.2010,l’allenatore signor Michele Interrante,assunto dalla ASD Real
Unione,partecipante al campionato di I Categoria C.R.Sicilia,quale tecnico per la stagione
2009/10,chiede a questo Collegio di fare obbligo alla citata Società di corrispondergli la somma
complessiva di € 3.300,oo,oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
A sostegno delle sue richieste,il ricorrente ha prodotto in allegato copia della scrittura privatacontratto
economico,regolarmente depositato presso il C.R.Sicilia,stipulato con l’ASD Real
Unione,per la somma complessiva di € 3.500,oo,oltre rimborso spese.
L’ASD Real Unione,ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio,con raccomandata A/R
versata in atti,non ha fatto pervenire controdeduzioni.
Il Collegio Arbitrale,esaminata la documentazione in atti,ritiene che il ricorso è meritevole di
accoglimento,anche alla luce del comportamento della convenuta,che, sebbene invitata a
controdedurre,nulla ha opposto alle avverse pretese,
P.Q.M.
delibera di fare obbligo alla ASD Real Unione di pagare in favore dell’allenatore signor Michele
Interrante la somma complessiva di € 3.300.oo,oltre interessi legali a far data dalle singole rate
scadute e sino all’effettivo soddisfo,oltre ad interessi calcolati in € 20,oo in via equitativa.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalità,tutele e
sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15
del CGS.
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