F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 26/03/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 149 del 30/03/11 VERTENZA: all. Paolo GIRARDI / A.S. BIELLESE 1902 SSDRL ( 63/01 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 26/03/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 149 del 30/03/11 VERTENZA: all. Paolo GIRARDI / A.S. BIELLESE 1902 SSDRL ( 63/01 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI Con ricorso del 3 novembre 2010 il signor Paolo Girardi allenatore della prima squadra della A.S. Biellese 1902 SSDRL, militante nel campionato di Eccellenza, Girone A ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore per la predetta società nella stagione sportiva 2009/2010. Nel ricorso l’allenatore precisa che, con regolare accordo economico del 10 novembre 2010, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un compenso globale annuo di € 11.500,00 (undicimilacinquecento/00) da erogarsi in due rate e più precisamente € 6.500,00 (seimilacinquecento/00) il 22 dicembre 2009 ed € 5.000,00 (cinquemila/00) il 22 gennaio 2010. Con il reclamo in esame, il signor Girardi, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S. Biellese 1902 SSDRL di corrispondergli l’intero importo di € 11.500,00 (undicimilacinquecento/00) non corrisposto alle prescritte scadenze oltre agli interessi di mora ed al danno derivante dalla svalutazione monetaria. L’allenatore “informa inoltre che la società A.S. Biellese 1902 SSDRL, non si è iscritta all’attuale campionato di Eccellenza 2010/2011” ed a riprova di quanto asserito allega copia del Comunicato Ufficiale n. 5 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta della LND del 22 luglio 2010 nel quale, tra l’altro, si dichiara l’inattività della società A.S. Biellese 1902 SSDRL “non avendo regolarizzato i previsti adempimenti per l’iscrizione al Campionato di competenza”. Il medesimo Comitato Regionale, su richiesta del 30 novembre 2010 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 7 dicembre successivo ha trasmesso copia del contratto, relativo alla stagione sportiva 2009/2010, tra il signor Girardi e la società A.S. Biellese 1902 SSDRL, regolarmente depositato. Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 10 novembre 2010 ha invitato la A.S. Biellese 1902 SSDRL a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse. La raccomandata spedita alla società A.S. Biellese 1902 SSDRL, dopo il prescritto periodo di giacenza presso l’ufficio postale competente, è stata rinviata al mittente non essendo stata ritirata. Da ricerche effettuate presso gli archivi della FIGC risulta effettivamente che la A.S. Biellese 1902 SSDRL come preannunciato dal signor Giradi non si è iscritta al campionato 2010/2011 ed ha cessato ogni attività sportiva Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della A.S. Biellese 1902 SSDRL di corrispondere all’allenatore signor Paolo Girardi la complessiva somma di € 11.565,00 (Undicimilacinquecentosessantacinque/00) relativa quanto ad € 11.500,00 (undicimilacinquecento/00) al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2009/2010 ed € 65,00 (sessantacinque/00) per interessi equitativamente calcolati. Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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