F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 26/03/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 149 del 30/03/11 VERTENZA: all. Carlo PAGLIARULO / U.S. ANGRI CALCIO 1927 ASD ( 66/01 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 26/03/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 149 del 30/03/11 VERTENZA: all. Carlo PAGLIARULO / U.S. ANGRI CALCIO 1927 ASD ( 66/01 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI Con ricorso dell’8 novembre 2010 l’Avv. Giovanni Calabrese legale del signor Carlo Pagliarulo allenatore dei portieri ed allenatore in seconda della prima squadra della U.S. Angri Calcio 1927 ASD, militante nel campionato Interregionale – Serie D, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo che il suo assistito, che peraltro ha regolarmente sottoscritto il documento, ha prestato la propria attività di allenatore per la predetta società nella stagione sportiva 2009/2010. Nel ricorso il legale dell’allenatore precisa che, con regolare accordo economico del 1° marzo 2010, la suindicata Società si era impegnata a corrispondere al suo assistito un compenso globale annuo di € 14.000,00 (quattordicimila/00) da erogarsi in quattro rate e più precisamente il 31 marzo, il 30 aprile, il 31 maggio ed il 30 giugno 2010. Nell’accordo in argomento era previsto inoltre un rimborso spese per indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina moltiplicato per il numero di chilometri tra la residenza e/o domicilio dell’allenatore e il campo di gioco della società. Con il reclamo in esame, il legale del Pagliarulo, chiede a questo Collegio di far obbligo alla U.S. Angri Calcio 1927 ASD di corrispondere al suo assistito l’intero importo di € 14.000,00 (quattordicimila/00) non corrisposto alle prescritte scadenze oltre agli interessi di mora, al danno derivante dalla svalutazione monetaria ed al rimborso dell’indennità chilometrica. Il Comitato Interregionale della LND, su richiesta del 30 novembre 2010 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 2 dicembre successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato. Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 29 novembre 2010, regolarmente ricevuta il 6 dicembre successivo, ha invitato la U.S. Angri Calcio 1927 ASD a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la U.S. Angri Calcio 1927 ASD nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento non potendo riconoscere all’allenatore le spese relative al rimborso dell’indennità chilometrica in quanto non quantificate ne tantomeno giustificate da idonea documentazione e P.Q.M. il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l’obbligo della U.S. Angri Calcio 1927 ASD di corrispondere all’allenatore signor Carlo Pagliarulo la complessiva somma di € 14.076,00 (quattordicimilasettantasei/00) relativa quanto ad € 14.000,00 (quattordicimila/00) al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2009/2010 ed € 76,00 (settantasei/00) per interessi equitativamente calcolati. Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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