F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 26/03/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 149 del 30/03/11 VERTENZA: all. Francesco GERMANO / U.S. CASTROVILLARI CALCIO (136/90) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 26/03/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 149 del 30/03/11 VERTENZA: all. Francesco GERMANO / U.S. CASTROVILLARI CALCIO (136/90) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI Con ricorso del 18/03/2010, l’allenatore di Base Francesco GERMANO, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte della U.S. Castrovillari Calcio il pagamento di €. 7.500,00, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria, nonché delle spese di viaggi, così come stabilito in accordo. Nel ricorso l’allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata del 20/08/2009, di cui allega copia, la U.S. Castrovillari Calcio si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di €. 10.000,00 , con pagamento in dieci ratei di €. 1.000,00 cadauno, con inizio al 10/09/2009 e fino al 10/06/2010, oltre ad un rimborso per spese di viaggi quantificati in € 600,00 mensili ed aventi le stesse scadenze dei ratei di premio tesseramento. Il ricorrente, inoltre, al ricorso ha allegato copia del tesseramento da Tecnico con la sopracitata società, datata 20/08/2009, copia della comunicazione scritta della società, datata 6/11/2009, dell’esonero dall’incarico di allenatore della 1^ squadra, comunicazione inoltrata per conoscenza al Comitato Interregionale della L.N.D. ed al Settore Tecnico della F.I.G.C. Il Comitato Interregionale della L.N.D., su richiesta, del 8/04/2010, del Segretario di questo Collegio Arbitrale, in data 13/04/2010, ha comunicato l’avvenuto deposito dell’accordo sottoscritto dalle parti nella stagione sportiva 2009/2010. La società convenuta, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 6/04/2010, a presentare eventuali controdeduzioni e documenti, nulla ha comunicato. Il ricorrente, con raccomandata a/r, indirizzata anche alla U.S. Castrovillari Calcio, in data 19/01/2011, ad integrazione della vertenza del 18/03/2010, ha richiesto il pagamento di € 7.500,00, i rimborsi spese viaggi fino al 6/11/2009, oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria, allegando, altresì, prospetto indicante la distanza tra la sua residenza, Cosenza, e la sede della società Castrovillari, ed i giorni in cui ha viaggiato e, comunque, fino al 6/11/2009, data dell’esonero, nonché di valutare l’intera annata calcistica. Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio Arbitrale ritiene che i ricorsi proposti dall’allenatore Francesco Germano sono meritevoli di accoglimento. Considerato che il ricorrente Germano Francesco ha percepito solo € 2.500,00 a fronte dei 10.000,00 euro pattuiti in contratto, così come dichiarato nel ricorso del 18/03/2010, spettano allo stesso € 7.500,00 per il premio di tesseramento per la stagione sportiva 2009/2010, € 2.520,00 per spese di viaggi fino alla data dell’esonero, oltre 70,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 10.090,00. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l’obbligo della U.S. Castrovillari Calcio di corrispondere all’allenatore Francesco Germano la somma di €.7.500,00 a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2009/2010, € 2.520,00 per spese di viaggi, oltre ad €. 70,00 per interessi equitativamente calcolati per un totale di €. 10.090,00. Nulla è dovuto per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Dalla data della delibera e fino al soddisfo andranno calcolati gli interessi legali. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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