F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 26/03/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 149 del 30/03/11 VERTENZA: all. Alfredo BERTOZZI / U.S.D. IMPERIAL FOGGIA Srl ( 151/90 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 26/03/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 149 del 30/03/11 VERTENZA: all. Alfredo BERTOZZI / U.S.D. IMPERIAL FOGGIA Srl ( 151/90 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO Con ricorso del 28 aprile 2010 l’allenatore dilettante signor Alfredo Bertozzi, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della U.S.D. Imperial Foggia Srl, militante nel campionato di seconda categoria della Regione Puglia nella stagione sportiva 2009/2010. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 1° luglio 2009 di cui allega copia, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento di € 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) in otto rate di € 300,00 (trecento/00) ciascuna da pagare alla fine di ogni mese a decorrere da settembre 2009 e sino ad aprile 2010. Con il reclamo in esame, il signor Alfredo Bertozzi, nel segnalare che in data 23 novembre 2009 è stato esonerato verbalmente, chiede a questo Collegio di far obbligo alla U.S.D. Imperial Foggia srl di corrispondergli la somma di € 1.500,00 corrispondente alle ultime cinque rate non pagate dalla società. Richiede altresì gli interessi di mora ed il danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Presidente della U.S.D. Imperial Foggia srl, signor Giuseppe Porcaro, con lettera raccomandata del 13 maggio 2009, ha contro dedotto adducendo una serie di argomentazioni tra le quali le più importanti e significative sono: “la scrittura privata esibita non è stata mai firmata da me ed è evidente che la firma in calce non è la mia”; la raccomandata del ricorso è priva della data e pertanto è” da considerarsi nulla”; non corrispondendo l’indirizzo dell’allenatore tra quello apposto sul ricorso e quello della scrittura privata e non essendo menzionata la sua data di nascita “ potrebbe “trattarsi di persone diverse”; “il campionato di calcio è iniziato a Settembre 2009 quando il Bertozzi era ancora squalificato per vicissitudini pregresse“; la cifra stabilita nel contratto esibito dal Bertozzi prevede un premio di tesseramento massimo lordo di euro 2.400,00 e non di premio dovuto, e di conseguenza quest’ultimo non avendo più allenato la squadra dall’ottobre 2009 “non può quindi pretendere la cifra massima”; “Il Bertozzi mi risulta essere stato pagato ben oltre il dovuto” inoltre “si è dimostrato incompatibile sia con la squadra che con la società che con lo stile che in qualità di presidente ho inteso dare alle stesse”. Le contro deduzioni del presidente della U.S.D. Imperial Foggia Srl si concludono con una serie di considerazioni negative sul comportamento del signor Bertozzi ed afferma categoricamente: “nessun contratto il sottoscritto ha firmato e pertanto nessuna somma è stata da me pattuita” proseguendo inoltre asserendo che “per il breve periodo in cui egli ha allenato ha comunque percepito più di quanto ad egli dovuto”. Il Comitato Regionale Puglia, su richiesta del 12 luglio 2010 del Segretario del Collegio Arbitrale, con fax del giorno successivo ha trasmesso esclusivamente copia della richiesta di tesseramento a suo tempo inviata non essendo necessario per gli allenatori che svolgono la loro attività nei campionati di seconda categoria il deposito dell’accordo economico presso il competente Comitato Regionale. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerata la gravità di quanto affermato dal signor Giuseppe Porcaro nelle sue contro deduzioni, in particolare per quanto concerne il disconoscimento della propria firma, ha ritenuto necessario trasmettere, per il tramite del proprio Segretario, tutti gli atti del ricorso alla Procura Federale della FIGC per l’accertamento di eventuali violazioni delle norme regolamentari operate dalle parti della vertenza stessa. La Procura Federale con sua del 26 gennaio 2011 ha trasmesso la relazione del proprio collaboratore incaricato dalla Procura stessa di esperire le indagini richieste. Quest’ultimo acquisita la relativa documentazione ed a seguito delle audizioni del Presidente della U.S.D. Imperial Foggia Srl signor Giuseppe Porcaro e dell’allenatore signor Alfredo Bertozzi, in data 10 gennaio 2010, ha redatto, una specifica e circostanziata relazione la quale, dopo aver ripercorso sinteticamente l’iter della vertenza, affronta tra l’altro il problema della presunta falsità della firma apposta dal presidente della società in argomento sull’accordo economico presentato dall’allenatore. Il collaboratore, dopo aver appurato che la firma in discussione presenta molte analogie con altre apposte su altri documenti di sicura autenticità ed aver ragionato su altre circostanze addotte dalla società e poi non rilevatesi vere durante i colloqui da lui condotti con le parti, è giunto alla conclusione che è quantomeno inverosimile che un accordo economico scritto “possa essere stato creato ad arte all’insaputa del Presidente della Società calcistica, falsificandone la firma e apponendola sul timbro societario preventivamente sottratto al fine di assicurarsene la disponibilità Ma ciò che più desta fondate perplessità è che chi ne aveva la responsabilità morale e giuridica non abbia provveduto a richiedere la deroga al vincolo di giustizia al fine di sporgere regolare denunzia all’Autorità Giudiziaria competente per i presunti fatti-reato a tutela dell’immagine della Società e della sua personale onorabilità”. Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione pervenuta, tenuto conto di quanto accertato nella relazione della Procura Federale, in particolare nel punto in cui quest’ultima ha accertato la regolare sottoscrizione di un accordo tipo da parte sia del tecnico sia del presidente della U.S.D. Imperial Foggia srl, considerato che il presidente di quest’ultima ha dichiarato di non aver mai sottoscritto un accordo economico per cui ha dichiarato sicuramente falsa la sua firma apposta in calce al documento presentato con il ricorso introduttivo,ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della U.S.D. Imperial Foggia srl di corrispondere all’allenatore signor Alfredo Bertozzi la complessiva somma di € 1.520,00 (millecinquecentoventi/00) così composta: quanto ad € 1.500,00 (millecinquecento/00) importo relativo a quanto dovuto per le ultime cinque rate del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2009/2010 e quanto ad € 20,00 (venti/00) per gli interessi equitativamente calcolati. L’importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell’effettivo soddisfo. Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Il Collegio decide altresì di trasmettere gli atti alla Procura Federale per l’accertamento di eventuali violazioni dei principi di lealtà e probità da parte del signor Giuseppe Porcaro presidente della società U.S.D. Imperial Foggia Srl per aver deliberatamente disconosciuto la propria firma sull’accordo economico stipulato con l’allenatore Alfredo Bertozzi così come accertato dalla Procura Federale stessa. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS. Il Segretario del Collegio Arbitrale comunicherà la presente decisione alla Procura Federale così come richiesto da quest’ultima nella lettera di trasmissione della relazione del collaboratore del 26 gennaio 2011.
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