F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 26/03/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 149 del 30/03/11 VERTENZA: all. Roberto FESTA / A.C. R.D. ACICATENA ( 197/90 ) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Vincenzo TRAMONTANO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 26/03/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 149 del 30/03/11
VERTENZA: all. Roberto FESTA / A.C. R.D. ACICATENA
( 197/90 )
ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Vincenzo TRAMONTANO
L’allenatore di Base Roberto Festa in data 1 giugno 2010 si rivolge a questo Collegio Arbitrale
lamentando il mancato pagamento da parte della società A.C.R.D. Acicatena Calcio, partecipante al
campionato di serie D, di parte del premio di tesseramento pattuito con la medesima nell’accordo
economico stipulato in data 5 agosto 2009 e come accertato da questo Collegio regolarmente
depositato presso il competente comitato Interregionale.
Richiede inoltre gli vengano riconosciuti gli interessi di mora sin qui maturati ed il danno derivante
dalla svalutazione monetaria. A sostegno della sua richiesta allega al ricorso,oltre alla copia della
ricevuta della raccomandata attestante l’invio alla controparte del presente reclamo, copia del
contratto pattuito con la A.C.R.D. Acicatena Calcio. Nell’accordo stipulato con il tecnico Roberto
Festa la società Acicatena Calcio si impegna a corrispondergli al momento della sua assunzione un
premio di tesseramento di € 7.000,00 da pagarsi in dieci rate mensili di €.700,00 cadauna a partire
dal mese di settembre 2009 fino al giugno 2010. Della somma pattuita il tecnico dichiara di aver
ricevuto solamente un acconto di €.1.200,00 in data 19 febbraio 2010 e di rimanere pertanto
creditore dalla società di €. 5.800,00.
In data 20 agosto 2010 la società Acicatena calcio, a seguito del ricevimento dell’invito spedito dal
Segretario del Collegio Arbitrale il 15 luglio 2010 con invito a presentare le proprie eventuali
controdeduzioni, richiede al medesimo, con invio al nuovo indirizzo societario, copie delle vertenze
dei tecnici Festa Roberto e Batticiocco Vincenzo relative alla stagione 2009/2010 avendone
smarrite tutte le documentazioni.
Il Segretario del Collegio il 6 settembre 2010 rimette in copia alla Acicatena calcio il contratto
economico del signor Festa Roberto,relativo alla vertenza in corso invitando nuovamente le parti a
presentare le proprie eventuali controdeduzioni.
La società A.C.R.D. Acicatena Calcio per tramite del proprio Commissario Straordinario Prof.
Strano Sebastiano con raccomandata del 13 settembre 2010 scrive al Collegio in risposta alla
richiesta del Festa dichiarando di disconoscere la firma apposta sul contratto da lui presentato e sul
suo tesseramento,chiedendone perizia calligrafica e prospettando una eventuale denuncia all’Ufficio
Indagini. Sostiene infatti che l’accordo pattuito dall’allenatore con l’ex Direttore Sportivo, signor
D’Anna Giuseppe, era avvenuto solo verbalmente ed era diverso nei contenuti economici da quello
presentato nel ricorso ed inoltre che tale accordo verbale era stato onorato con il versamento di
alcuni assegni le ricevute dei quali potranno essere dimostrabili.
Con comunicazione del 17 settembre 2010 il ricorrente Festa Roberto replica alle controdeduzioni
della A.C.R.D. Acicatena Calcio sostenendo l’autenticità delle firme della medesima sul contratto e
sulla richiesta del suo tesseramento. Ritiene infatti impensabile che i moduli di tali documenti siano
stati inviati agli organi competenti da ignoti contraffacendo firma e timbro della società. Fa notare
inoltre come la società nella sua richiesta al Collegio di copia del contratto economico non abbia
fatta menzione anche di copia del tesseramento motivo per cui si può presumere che il Commissario
Straordinario non ne fosse a conoscenza. Tale assunto viene smentito dai fatti in quanto lo scrivente
per diverse gare di campionato nel 2009 ha sostituito in panchina l’allenatore ufficiale Rosario Foti,
squalificato, e successivamente a seguito delle sue dimissioni abbia rimpiazzato anche il suo
successore Lucio Tosto per due gare nel febbraio e aprile 2010. Per tale ragione la società non può
dire di non essere stata al corrente del suo tesseramento in quanto i regolamenti federali vietano ad
un tecnico non tesserato di prendere posto in panchina.
Inoltre, ben consapevole che gli accordi fatti verbalmente non hanno nessun valore ed in sede di
controversia economica non vengono riconosciuti dal Collegio Arbitrale, mai lo scrivente avrebbe
stipulato contratto basato sulla parola. Termina infine le sue osservazioni facendo notare come la
società pur affermando di essere in grado di dimostrare i pagamenti fatti a suo favore con ricevute
di presunti assegni nulla abbia prodotto nelle sue controdeduzioni.
La società in data 25 settembre 2010 risponde allo scritto dell’allenatore chiarificando al Collegio
Arbitrale che, pur non disconoscendo il rapporto avuto con il tecnico, il suo contratto era stato
pattuito verbalmente e prevedeva un compenso globale di €.4.500,00 da pagarsi in 9 rate mensili di
€.500,00 cadauna e che di tale cifra gli erano stati versati 3 assegni per un totale di €.4.500,00.
A conferma di tale fatto allega allo scritto le matrici di 3 assegni e precisamente:
- matrice di assegno nr.0768936040-02 del MPS e come specificato da nota riportata accanto c/c
intestato ad Acicatena Calcio. Sulla matrice scritto a mano una data 31/08/09 ed una cifra di
€.2.000,00 con sotto un X ed il nome Festa Roberto
- matrice di assegno nr.0174534887 della Banca Popolare di Lodi e come specificato da nota
riportata accanto c/c intestato a Sorbello Rosario (Presidente). Sulla matrice scritto a mano una data
13/10/09 ed una cifra di €.1.200,00 con sotto il nome Festa
- matrice di assegno nr.0770198929-06 del MPS e come specificato da nota riportata accanto c/c
intestato a Strano Sebastiano. Sulla matrice scritto a mano una data 19/02/10 ed una cifra di
€.1.200,00 con sotto un X ed il nome Festa Roberto
Pertanto dichiara di disconoscere l’accordo sottoscritto (da chi?) al quale fa riferimento il signor
Festa richiedendone perizia calligrafica ed accertamenti e aggiungendo che, tra l’altro, l’impegno
del tecnico era part-time essendo il medesimo occupato negli altri giorno settimanali come
presidente della società A.S.Junior Giarre.
In data 29 settembre 2010 l’allenatore Festa Roberto scrive nuovamente le sue controdeduzioni al
Collegio Arbitrale ribadendo ancora una volta la veridicità di quanto esposto con il ricorso e la poco
coerente e credibile tesi difensiva della controparte che si basa sul fatto di un assurdo contratto
verbale mai avvenuto. Fa rilevare come la società avvalori tale tesi producendo alcune fotocopie di
matrici di assegni che non riguardano alcun pagamento inerente la vertenza in atto e che non sono
intestati al sottoscritto. L’unico importo avuto e di cui ne riconosce la veridicità,come già
pronunciato nel suo ricorso, è quello riferito all’assegno del 19 febbraio 2010 di €.1,200,00.
Termina chiedendo al Collegio,qualora lo ritenesse opportuno,di far disporre una perizia calligrafica
e di ascoltare le varie testimonianze più volte invocate dalla controparte unitamente a quella del
signor Mario De Maria, ex segretario dell’Acicatena, responsabile della corrispondenza con la
FIGC e delle pratiche relative ai tesseramenti ed agli accordi di tutto lo staff tecnico e degli atleti.
La A.C.R.D. Acicatena Calcio con successivo documento del 12 ottobre 2010 scrive al Collegio
Arbitrale insistendo su quanto confermato nelle sue precedenti controdeduzioni in merito al
contratto presentato dal tecnico e non riconosciuto in quanto non firmato dal legale rappresentante
della società. Per quanto riguarda gli assegni bancari pattuiti con l’accordo verbale e versati al
signor Festa,comunica che sono in corso ricerche presso gli istituti bancari per verificare da chi
sono stati incassati ed a quale titolo. Sostenendo la non veridicità delle dichiarazioni del signor
Festa sulla firma del contratto ne chiede perizia calligrafica con intervento di indagini.
Il 19 ottobre 2010 pervengono al Collegio le osservazioni del tecnico relative al documento inviato
dalla società in data 12 ottobre 2010. Rifacendosi a quanto già più volte sostenuto dal Presidente
della società Acicatena Calcio e cioè di non aver mai firmato contratti e tesseramenti ed in modo
particolare sulla falsità della firma opposta sul contratto e sul tesseramento del Festa, il tecnico
contesta l’assurdità di tale disconoscimento in quanto tale falsità di firma dovrebbe essere estesa a
tutti i tesserati della società i quali per assurdo avrebbero dovuto,per regolarizzare le loro posizioni
in seno alla FIGC, auto tesserarsi provvedendo a falsificare la firma del Presidente su moduli e su
contratti. Asserisce di aver ricevuto dalla società, come già dichiarato nei suoi precedenti scritti,
solamente un pagamento di €.1.200,00 e fa richiesta al Collegio di:
- predisporre la perizia calligrafica non solo relativa al suo tesseramento e contratto ma anche a tutti
i tecnici e atleti della Acicatena Calcio;
- ascoltare la testimonianza del signor Mario De Maria,ex segretario della società;
- ascoltare,se ritenuto opportuno, lo scrivente concedendogli la possibilità di adire eventualmente
per vie legali.
In risposta allo scritto del tecnico Festa la società Acicatena Calcio invia al Collegio Arbitrale in
data 30 novembre 2010 un documento nel quale si precisa innanzitutto che il signor Mario De
Maria non ha mai ricoperto compiti di cassiere in seno alla società ma che questi venivano espletati
dallo stesso Presidente signor Sorbello Rosario e dallo scrivente Strano Sebastiano mentre per
l’incarico dei contratti era designato il signor D’Anna Giuseppe nella sua veste di Direttore
Sportivo. In merito poi ai pagamenti fatti al tecnico con i 3 assegni, di cui uno da €.2.000,00 e due
da €.1.200,00, vengono allegati allo scritto 3 richieste inviate ai rispettivi Istituti Bancari per aver
modo di identificare data,luogo e persona fisica o giuridica che ha svolto l’operazione bancaria.
Viene anche allegata copia della firma autenticata del Presidente Rosario Sorbello ed una
dichiarazione del signor D’Anna Giuseppe con la quale, oltre a confermare di aver personalmente
pattuito con il Festa un accordo verbale per un compenso di €.4.500,00 e che i pagamenti venivano
effettuati direttamente dal Presidente o dal vice signor Strano Sebastiano,dichiara di non essere a
conoscenza di chi ha opposta la firma sul suo contratto e tesseramento.
Alle ultime controdeduzioni della società risponde in data 6 dicembre 2010 il tecnico Roberto Festa.
presentando al Collegio Arbitrale le sue osservazioni e precisamente che:
- il contratto economico ed il suo tesseramento sono stati regolarmente effettuati e depositati presso
i competenti organi federali
- il fatto di aver inviato un atto notorio con autentica di firma del signor Sorbello Rosario non ha
nessuna attinenza con la pratica in corso poiché nella vertenza in atto la società ha sempre
disconosciuto,contrariamente a quanto invece sostenuto dal ricorrente, che la firma posta
sull’accordo fosse dell’allora legale rappresentante della medesima cioè del signor Strano
Sebastiano
- lo scrivente ha già dichiarato e dimostrato di aver ricevuto dalla società un acconto di €.1.200,00
in data 19/02/2010 mentre gli altri 2 assegni di cui fa menzione la medesima non sono inerenti alla
vertenza in quanto non intestati al ricorrente nè corredati da alcuna ricevuta di quietanza liberatoria
- il versamento dell’avvenuto acconto così come le dichiarazioni di successivi pagamenti,anche se
non veritiere,confermano comunque l’esistenza di un accordo economico che non può che essere
riconducibile a quello sottoscritto dalle parti e regolarmente depositato presso il Comitato
Interregionale della LND. Termina dichiarando che il signor De Maria Mario, in qualità di ex
segretario, così come l’ex consigliere Candido Giuseppe sono disposti a testimoniare quanto da lui
esposto.
Il 27 dicembre 2010 la società Acicatena Calcio scrive al Collegio Arbitrale in merito a quanto
dichiarato il tecnico Festa nel suo ultimo scritto.Afferma di vedersi costretta ad adire per vie legali
per identificare i soggetti che hanno collaborato alla falsità di un documento errato nella forma e
nella sostanza in quanto non sottoscritto dal legale rappresentante della società e non conforme alla
cifra totale pattuita.Infatti dalle dichiarazioni del signor Festa risulta che la cifra da lui incassata
ammonta a €.1.200,00 e tale fatto smentisce quanto stabilito sul presunto accordo scritto poiché le
rate previste riportate erano da €.700,00 cadauna: per tale motivo quindi la cifra di acconto
dovrebbe essere stata calcolata in €.1.400,00. Precisa che l’assegno di €.2.000,00 era stato negoziato
da un certo signor Maugeri Luciano”non sappiamo a quale titolo in quanto persona con il quale la
società non ha mai intrattenuto rapporti” il quale lo aveva poi consegnato al signor Festa. Allega
alla presente,dopo quella del Presidente Sorbello Rosario,anche la firma autenticata del signor
Strano Sebastiano, indicato nel ricorso come firmatario del tesseramento e del contratto, ed una
dichiarazione del massaggiatore signor Candido Giuseppe con la quale afferma di non essere a
conoscenza di un accordo economico tra la società ed il signor Festa.
Alle presenti controdeduzioni oltre ai documenti sopra citati vengono prodotte due fotocopie di
assegni di cui uno di €.1.200,00 datato 19/02/2010 intestato a Festa Roberto e da lui firmato
all’incasso ed uno di €.2.000,00 datato 31/08/2009 intestato a Maugeri Luciano e girato ad altra
persona per l’incasso la cui firma è poco leggibile ma non corrispondente a quella del Festa.
In data 30 dicembre 2010 l’allenatore scrive al Collegio Arbitrale confermando quanto già ripetuto
nelle precedenti osservazioni e cioè di aver ricevuto la somma di €.1.200,00 e che tale cifra era stata
versata come acconto sulla cifra totale pattuita e non a saldo di rate mensili riportate sul contratto.
Fa presente che la società nelle sue controdeduzioni accenna ad una coppia di assegni da €.1.200,00
a lui consegnati mentre negli allegati ne presenta solamente uno riferito proprio a quello da lui
incassato. In merito all’assegno di €.2.000,00, ribadisce la sua non inerenza alla vertenza in oggetto
in quanto non intestato né incassato dal ricorrente. Termina auspicando che il Collegio possa e
voglia por fine a questa interminabile vicenda.
Il Collegio,esaminata la copiosa documentazione pervenuta,in considerazione:
- che da indagini svolte dal Collegio stesso presso il Settore Tecnico risulta che il tesseramento del
tecnico Festa Roberto è stato regolarmente registrato in data 27 agosto 2009 a seguito richiesta della
società Acicatena Calcio così come il Comitato Interregionale ha confermato l’avvenuto deposito in
data 10 settembre 2009 di un accordo economico fra le parti.
- che il signor Strano doveva essere sicuramente al corrente del tesseramento del tecnico in quanto
il medesimo aveva sostituito in panchina in diverse gare ufficiali il collega allora squalificato ed il
successivo tecnico che ne aveva preso il posto, circostanza questa che induce a dedurre che persona
legalmente autorizzata dalla società avesse predisposto, firmandoli, i documenti relativi al
tesseramento e all’accordo economico del tecnico e provveduto successivamente ad inviarli agli
organi competenti.
- che in merito alla parte economica lo stesso signor Strano abbia ammesso l’esistenza di un
accordo fra le parti,sebbene dichiarando pattuito verbalmente, la cui prova è data dal pagamento al
Festa di un assegno a lui intestato di €.1.200,00 consegnato in data 19/02/2010 e successivamente
incassato.
- che il Collegio, dai documenti inviati dalla società a sostegno dei successivi pagamenti consegnati
al tecnico, ha potuto rilevare che l’assegno di €.2.000,00 del 31/08/2009,citato come acconto
all’allenatore, è stato fatto a nome di un certo signor Maugeri Luciano,persona che la stessa società
dichiara di non conoscere, mentre riguardo al successivo versamento di un assegno di €.1.200, 00
non viene inviata alcuna prova documentata se non una matrice riportante con dicitura scritta a
mano data e nominativo Festa
ritiene il ricorso presentato dall’allenatore Festa Roberto contro la società A.C.R.D. Acicatena
Calcio meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la società A.C.R.D. Acicatena Calcio al
pagamento a favore dell’allenatore Festa Roberto della somma di € 5.800,00 a saldo del premio di
tesseramento e di € 70,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di €
5.870,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo.Sul
risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria,come da costante orientamento di
questo Collegio,nulla è dovuto in assenza di prova dello stesso.
La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e
sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15
del CGS.
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