F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 07/05/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 177 del 16/05/11 VERTENZA: all. Gianluca LAZZINI / A.S.D. TERME MONTECATINI ( 71/01) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 07/05/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 177 del 16/05/11
VERTENZA: all. Gianluca LAZZINI / A.S.D. TERME MONTECATINI
( 71/01)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA
L’avv. Luca Ulivi, legale dell’allenatore di Base Gianluca LAZZINI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., con ricorsi del 25/11/2010, 21/12/2010 e 24/01/2011, con quest’ultimo ha chiesto la riunione dei primi due reclami, ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto al suo assistito, che, peraltro, ha regolarmente sottoscritto i documenti, da parte della A.S.D. Terme Montecatini, il pagamento di €. 4.500,00, relativi alle rate scadute il 20/11/2010, 20/12/2010 e 20/01/2011, € 288,70 per pedaggi autostradale, € 1.309,73 per indennità chilometrica, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria fino al saldo.
Nel ricorso è stato, altresì, precisato che, per l’incarico di allenatore della predetta Società, era stato pattuito un premio di tesseramento pari ad € 9.500,00 da corrispondersi in n. 7 rate mensili di cui n. 6 di € 1.500,00 ed una da € 500,00, con decorrenza 20 settembre 2010 e fino al 30/03/2011, di queste era stata pagata solo quella del 20/09/2010. Ha, inoltre, comunicato che il suo assistito era stato sollevato dall’incarico in data 12/10/2010 e che era stata data comunicazione di restare a disposizione della Società fino al termine della stagione.
Ai ricorsi veniva allegato copia di accordo, sottoscritto dalle parti ma mancante della data di sottoscrizione dello stesso, da cui si evince che la società A.S.D. Terme Montecatini, partecipante al campionato di Promozione del Comitato Regionale Toscana, stagione sportiva 2010/2011, si era impegnata a corrispondere al suo assistito un compenso annuo di €.7.500,00 , con pagamento in cinque ratei di €. 1.500,00, con inizio il 20/09/2010 e fino al 20/01/2011, ed era stato depennato la parte relativa ai rimborsi spese viaggi, punto 2b) dell’accordo.
Il Comitato Regionale Toscana della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale del 20/12/2010, con lettera, datata 22/12/2010, ha dato comunicazione che l’accordo in questione era stato depositato il 21/12/2010, allegando copia dello stesso:
Il Comitato Regionale Toscana, a seguito di comunicazione telefoniche con la Segreteria di questo Collegio Arbitrale, il 21/03/2011, a chiarimento della prima lettera, specificava che il contratto tra le parti era stato depositato il 24/08/2010 e non il 22/12/2010, come erroneamente comunicato precedentemente.
Con raccomandata del 10/12/2010, la Segreteria di questo Collegio Arbitrale inviata la A.S.D. Terme Montecatini alla presentazione di eventuali controdeduzioni e documenti circa il ricorso proposto dal ricorrente e, a quest’ultimo, eventuali osservazioni.
La Società convenuta, con raccomandata del 21/12/2010, contro deduceva comunicando che la definizione della questione con l’allenatore Lazzini sarebbe dovuta essere conclusa entro febbraio 2011, così come da accordi prese con l’avv. Ulivi ed a dimostrazione di ciò esibiva una ricevuta, datata 17/09/2010, per € 1.500,00, intestata all’allenatore Lazzini Gianluca, debitamente sottoscritta dallo stesso, una seconda ricevuta recante la data del 30/12/2010, per € 1.500,00, senza la firma del tecnico e copia del contratto sottoscritto dalle parti sul quale si evince il timbro del Comitato Regionale Toscana della L.N.D., con la data del 24/08/2010 e dove si notano delle cancellazioni.
Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dall’allenatore Gianluca Lazzini è meritevole di accoglimento parziale.
Dal contratto sottoscritto dalle parti e depositato presso il Comitato Regionale Toscana il 24/08/2010, emerge che il Lazzini, per l’attività di allenatore della prima squadra della A.S.D. Terme Montecatini, per la stagione sportiva 2010/2011, doveva percepire € 7.500,00, da corrispondersi in 5 ratei di € 1.500,00 cadauno, a partire dal 20/09/2010 e fino al 20/01/2011, mentre il punto 2b, rimborso spese viaggi era stato depennato.
La Società, ha esibito una ricevuta di pagamento di € 1.500,00, datata 17/09/2010, addirittura prima della scadenza del primo rateo fissato al 20/09/2010.
Questo Collegio Arbitrale, considerato gli elementi in suo possesso ritiene che al ricorre Lazzini spettano € 4,500,00 per i ratei scaduti il 20/11/2010, 20/12/2010 e 20/01/2011, come ha richiesto nei ricorsi, (il rateo del 20/09/2010 è stato percepito, mentre quello del 20/10/2010 non è stato richiesto), oltre ad € 30,00 per interessi equitativamente calcolati.
Nulla spetta per i rimborsi per i viaggi sostenuti dalla sua residenza al campo di calcio della Società A.S.D. Terme Montecatini che, pur documentati dal ricorrente, nell’accordo sottoscritto dalle parti, il punto 2b (comma che prevede il quantum per le spese viaggi, è stato depennato.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l’obbligo della A.S.D. Terme Montecatini di corrispondere all’allenatore Gianluca Lazzini la somma di €. 4.500,00 a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2010/2011, oltre ad €. 30,00 per interessi equitativamente calcolati per un totale di €. 4.530,00.
Nulla è dovuto per l’invocato risarcimento del danno per la svalutazione monetaria in difetto di prova dello stesso, come da costante orientamento di questo Collegio.
Dalla data della delibera e fino al soddisfo andranno calcolati gli interessi legali.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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