F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 07/05/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 177 del 16/05/11 VERTENZA: All. Fabrizio FAMA / NISSA F.C. A.S.D. ( 80/01 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Angelo AGUS

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 07/05/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 177 del 16/05/11 VERTENZA: All. Fabrizio FAMA / NISSA F.C. A.S.D. ( 80/01 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Angelo AGUS Con ricorso del 20 dicembre 2010 l’allenatore dilettante signor Fabrizio Fama, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di collaboratore della prima squadra della Nissa F.C. A.S.D. partecipante al campionato di Nazionale di Serie D nonché quale allenatore responsabile della squadra partecipante al campionato Nazionale Juniores nella stagione sportiva 2009/2010. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 10 agosto 2009, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 6.500,00 (seimilacinquecento/00). L’allenatore segnala che, in data 8 febbraio 2010 ha rassegnato alla società le proprie dimissioni dall’incarico allenatore. Con il reclamo in esame, il signor Fabrizio Fama, chiede a questo Collegio di far obbligo alla Nissa F.C. A.S.D. di corrispondergli l’importo di € 1.950,00 (millenovecentocinquanta/00) avendo ricevuto esclusivamente i ratei di agosto, settembre, ottobre e novembre, oltre agli interessi di mora ed al danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 18 gennaio 2011, ricevute il 24, ha invitato la Nissa F.C. A.S.D. a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Comitato Interregionale della LND, su richiesta dell’8 febbraio 2011 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 10 successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che: la Nissa F.C. A.S.D. nulla ha ritenuto di contro dedurre; l’importo previsto dall’accordo economico è di gran lunga superiore ai massimali previsti per il campionato Juniores Nazionale che per la stagione sportiva 2009/2010 corrisponde ad € 3.000,00 (tremila/00); ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e, prendendo come riferimento il massimale previsto per il campionato di appartenenza, dichiara l’obbligo della Nissa F.C. A.S.D. di corrispondere all’allenatore signor Fabrizio Fama la somma di € 410,00 (quattrocentodieci/00) relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2009/2010 pari ad € 400,00 (quattrocento/00) ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 10,00 (dieci/00). Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Decide altresì di trasmettere gli atti alla Procura Federale per avere le parti previsto nell’accordo economico un massimale nettamente superiore a quello stabilito dalle norme. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8, comma 15 del CGS.
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