F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 07/05/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 177 del 16/05/11 VERTENZA: All. Antonio ANDREUCCI / S.S.D. DOMEGLIARA S.r.l. ( 82/01 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 07/05/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 177 del 16/05/11 VERTENZA: All. Antonio ANDREUCCI / S.S.D. DOMEGLIARA S.r.l. ( 82/01 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA Con ricorso del 21 dicembre 2010 l’allenatore dilettante signor Antonio Andreucci, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di responsabile della prima squadra della S.S.D. Domegliara S.r.l. partecipante al campionato Interregionale nella stagione sportiva 2009/2010. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 24 marzo 2009, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento, di € 4.000,00 (quattromila/00) per l’attività da svolgere nel periodo 24 marzo, 30 giugno 2010. Con il reclamo in esame, il signor Antonio Andreucci, chiede a questo Collegio di far obbligo alla S.S.D. Domegliara S.r.l. di corrispondergli l’intero importo di € 4.000,00 (quattromila/00) non avendo percepito alcuna cifra al riguardo. Il Comitato Regionale Calabria della LND, su richiesta dell’8 febbraio 2011 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 10 febbraio successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato. Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 15 marzo 2011, ricevute rispettivamente il 23 ed il 26 successivo, ha invitato la S.S.D. Domegliara S.r.l. a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che la S.S.D. Domegliara S.r.l. nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della S.S.D. Domegliara S.r.l. di corrispondere all’allenatore signor Antonio Andreucci la somma di € 4.000,00 (quattromila/00) a fronte di quanto dovuto per la stagione sportiva 2009/2010. L’importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell’effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8, comma 15 del CGS.
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