F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 07/05/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 177 del 16/05/11 VERTENZA: all. Andrea CECCHETTI / A.C. PISA 1909 ssd srl ( 85/01 ) ARBITRI: sigg. Sebastiano SCARFATO e Mario ROSSINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 07/05/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 177 del 16/05/11 VERTENZA: all. Andrea CECCHETTI / A.C. PISA 1909 ssd srl ( 85/01 ) ARBITRI: sigg. Sebastiano SCARFATO e Mario ROSSINI L’allenatore di Base Andrea Cecchetti in data 22 dicembre 2010 si rivolge a questo Collegio Arbitrale lamentando il mancato pagamento da parte della società A.C.Pisa 1909 di €.2.000,00 a saldo di quanto pattuito nell’accordo economico stipulato con la medesima e da lui regolarmente depositato. Richiede inoltre gli interessi di mora sin qui maturati ed il danno derivante dalla svalutazione monetaria. Al ricorso vengono allegate: - copia della ricevuta della raccomandata attestante l’invio alla controparte del presente reclamo - copia dell’accordo economico con il quale la società, nell’assumere il tecnico quale preparatore dei portieri per il settore giovanile, si impegna a corrispondergli una somma complessiva lorda di €.2.400,00 da versarsi in un numero massimo di sei soluzioni di pari importo. - copia di un documento datato 16 marzo 2010 intestato alla A.C.Pisa 1909 con il quale il tecnico dichiara di aver ricevuto dalla medesima un assegno circolare di €.400,00 a titolo di compenso e rimborso delle spese per il mese di gennaio 2010 - copia di una lettera inviata alla società l’11 novembre 2010 con la quale il ricorrente sollecita il saldo dei restanti €.2.000,00 pattuiti nel contratto Il Comitato Interregionale della LND alla richiesta del Segretario del Collegio Arbitrale sull’avvenuto o meno deposito del contratto, risponde in maniera negativa. In data 20 gennaio 2011 la Segreteria di questo Collegio invita la società A.C.Pisa 1909 a presentare le proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse. La società con raccomandata del 3 febbraio 2011 invia al Collegio, e per conoscenza al tecnico, le proprie osservazioni dichiarando innanzitutto che il signor Cecchetti non è mai stato tesserato per A.C.Pisa 1909 tanto meno per la stagione 2009/2010 e che addirittura,da informazioni assunte, non risulta neppure in regola con il pagamento, nelle passate stagioni sportive, della quota associativa dovuta al S.T.F. condizione questa essenziale per poter essere tesserati da una società. Dichiara inoltre che nessun accordo è stato mai sottoscritto con il signor Cecchetto e che la firma apposta al documento presentata dal ricorrente come quella dell’Amministratore Delegato signor Angelo Palmas risulta assolutamente falsa. A conferma di ciò allega diversi documenti firmati dal signor Angelo Palmas la cui firma può essere comparata con quella apocrifa riportata sul contratto. Afferma inoltre di non aver mai ricevuto,come sostenuto dal tecnico nella sua vertenza, lettere con sollecito di pagamento. Per i motivi sopra esposti chiede che il Collegio voglia rigettare il ricorso in quanto totalmente infondato. In data 11 febbraio 2011 l’allenatore Cecchetti invia le proprie controdeduzioni smentendo tutto quanto affermato dalla società. Ribadisce la validità dell’accordo ed a conferma di ciò allega al suo scritto la fotocopia di un assegno circolare di €.400,00 datato 11 marzo 2010 ed a lui intestato riconducibile,a suo dire,al pagamento di una rata di quanto previsto sul contratto. Il Collegio esaminati gli atti pervenuti,giudica il ricorso non meritevole di accoglimento. L’Art.38 punto 1 delle NOIF precisa che i tecnici iscritti negli albi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbano chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la loro attività. L’allenatore Cecchetti ,come già evidenziato dalla società nelle proprie controdeduzioni e successivamente rilevato dalle indagini di questo Collegio non figura essere tesserato con A.C.Pisa 1909 nella stagione 2009/2010. Per tale motivo il Collegio decide di respingere il ricorso dell’allenatore Cecchetti contro la società A.C.Pisa 1909. La presente delibera è inappellabile.
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