F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 07/05/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 177 del 16/05/11 VERTENZA:all.Stefano COSSU / ASD FBC CALANGIANUS 1905 ( 86/01 ) ARBITRI:sigg. Guglielmo SCARLATO e Domenico CARRETTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 07/05/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 177 del 16/05/11
VERTENZA:all.Stefano COSSU / ASD FBC CALANGIANUS 1905
( 86/01 )
ARBITRI:sigg. Guglielmo SCARLATO e Domenico CARRETTA
L’allenatore di base Stefano Cossu adiva il Collegio Arbitrale,lamentando l’omesso versamento a suo favore di € 3.000,oo oltre a rimborso delle spese chilometriche,ad interessi di mora e risarcimento da svalutazione da parte dell’ASD FBC Calangianus 1905.
Egli basa la sua richiesta su di una scrittura privata redatta il 15/9/2009 e tempestivamente depositata,in forza della quale egli viene assunto dalla società come allenatore della prima squadra militante nel campionato di Eccellenza del C.R.Sardegna per la stagione calcistica 2009/10.
Al tecnico viene riconosciuto,come corrispettivo,”la somma totale di € 3.000,oo”
In sintesi,il tecnico asserisce di non aver ricevuto il corrispettivo pattuito.
La società,regolarmente invitata a controdedurre,non ha comunicato nulla in proposito.
Tutto ciò premesso,deve riconoscersi il diritto del tecnico a vedersi erogata la somma di € 3.000,oo per quanto dedotto sulla scrittura privata allegata e ritualmente depositata.
All’importo in parola vanno aggiunti € 60,oo per oneri accessori equitativamente calcolati.
Non può,invece,riconoscersi alcunché a titolo di rimborso delle spese cosiddette”chilometriche”,poiché nulla dice in proposito la scrittura privata e,oltre tutto,la richiesta del tecnico non risulta dettagliata e documentata.
P.Q.M.
Si accoglie parzialmente la richiesta dell’allenatore Stefano Cossu,riconoscendogli il diritto ad ottenere dall’ASD FBC Calangianus 1905 la somma di € 3.060,oo di cui € 3.000,oo come importo base ed € 60,oo per oneri equitativamente calcolati.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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