F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 07/05/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 177 del 16/05/11 VERTENZA:all.Roberto SANNA / USD CASTELSARDO srl ( 89/01 ) ARBITRI:sigg.Guglielmo SCARLATO e Domenico CARRETTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 07/05/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 177 del 16/05/11
VERTENZA:all.Roberto SANNA / USD CASTELSARDO srl
( 89/01 )
ARBITRI:sigg.Guglielmo SCARLATO e Domenico CARRETTA
L’allenatore di base Roberto Sanna adiva il Collegio Arbitrale,rivendicando l’importo di € 4.042,44 oltre ad ”interessi da calcolare”,a cui ritiene di avere diritto a titolo di rimborso di spese sostenute per l’esercizio della propria funzione. Egli basa il proprio assunto su di una scrittura privata,redatta in data 28/8/2009 con cui l’USD Castelsardo srl attraverso il proprio rappresentante gli conferisce l’incarico di allenatore della prina squadra,partecipante al campionato Interregionale,girone G,per la stagione sportiva 2009/10,prevedendo come contropartita il pagamento di € 14.000,oo da corrispondere in dieci rate da € 1.400,oo scadenti il giorno 10 di ogni mese a partire da settembre 2009.
Secondo il tecnico la scrittura prevede la corresponsione di rimborso delle spese”da calcolare secondo l’art. 2 B”del cosiddetto accordo-tipo.
Egli produce,pertanto,documentazione comprovante i percorsi fatti nell’espletamento del proprio incarico con l’applicazione della formula di cui all’art.2 B dell’accordo-tipo,il cui risultato conduce alla somma rivendicata.
L’allenatore produce,altresì,la scrittura privata in oggetto,che risulta tempestivamente depositata.
E’ bene precisare che l’allenatore è stato esonerato in data 7/5/2010 ed ha comunicato alla società di restare a disposizione fino alla scadenza del proprio vincolo,fissata al 30 giugno 2010 con lettera raccomandata del 14/5/2010.
La società controdeduce sostenendo di aver saldato tutte le competenze del tecnico ed asserendo,in particolare,che l’accordo economico comprendeva forfettariamente anche il rimborso delle spese e che”solo per dimenticanza”e”per la fiducia e la stima che nutriva nei confronti del sig.Sanna non è stato barrato il punto 2 B”.
La società afferma,inoltre,che con “liberatoria”del 2/3/2010 il Sanna dichiarerebbe di essere stato”saldato in ogni competenza economica per l’attività svolta in seno alla prima squadra,compreso,quindi,il rimborso spese”.La società allega alle proprie controdeduzioni una serie di ricevute,e la c.d.”liberatoria”del 2/3/2010 e fotocopie di assegni dall’ammontare corrispondente a quello delle ricevute.Per altro,le fotocopie degli assegni ritraggono(salvo i primi due in ordine cronologico)solo la facciata anteriore e non recano alcuna data,onde diventa inevitabile confidare unicamente sulla data riportata nella ricevuta corrispondente.
L’allenatore controreplica,dolendosi di non aver ricevuto gli allegati indicati dalla società nella lettera di controdeduzioni.Ribadisce che le uniche ricevute da lui sottoscritte corrispondono al premio di tesseramento e asserisce che eventuali ulteriore ricevute dovrebbero essere ritenute frutto di contraffazione e quindi prive di efficacia dimostrativa.Ribadisce conclusivamente la richiesta di € 4.042,44 in forza di rimborso delle spese dovuto all’art.2 B dell’accordo-tipo,
L’esame dei documenti forniti dalle parti contribuisce a dare contorni un po’ più nitidi alla vicenda.
L’allenatore asserisce che le ricevute corrispondono(a meno di falsificazioni)al solo premio di tesseramento,ma la somma degli importi di cui alla quietanza da lui sottoscritta e degli assegni ad esse abbinati non porta alla cifra di € 14.000,oo,ma di € 13.900,oo.Non di meno,il Sanna non richiede il saldo residuo di € 100,oo.
La società ritiene che la “liberatoria”del 2/3/2010 abbia coperto ogni rivendicazione economica del tecnico,ma esiste una ricevuta di € 5.600,oo recante la data del 16/4/2010 con assegno abbinato di pari importo,che smentisce l’assunto secondo cui la lettera del 2/3/2010 abbia definitivam sancito la soddisfazione di ogni pretesa finanziaria del sig.Sanna.Per altro,la stessa società,negando nelle proprie controdeduzioni del 1°/2/2011 di attribuire valore al contenuto del punto 2 B(che sostiene non sia stato sbarrato per mera attestazione di fiducia nei confronti del Sanna),implicitamente ma inequivocabilmente nega di aver corrisposto somme a titolo di rimborso delle spese.
Quel che è certo,però,è che l’accordo-tipo è stato sottoscritto da entrambe le parti,esso reca il punto 2 B relativo al rimborso delle spese e non può essere privato di valore dimostrativo solo per ciò che asserisce la società.D’altra parte non si comprende perché cancellare una clausola dell’accordo-tipo della quale le due parti non intendono avvalersi,sia manifestazione di disistima o di sfiducia nei confronti di una di esse.
In assenza,perciò,di argomenti probatori dotati di maggior pregio ed efficacia non può disattendersi il contenuto della clausola in oggetto.Per altro,il tecnico ha con precisione indicato il chilometraggio percorso per le proprie attività funzionali e puntualizzando in base ai parametri le proprie rivendicazioni. La società non contesta il calcolo proposto,né smentisce l’esercizio delle attività,per le quali si chiede il rimborso delle spese.
Non può soddisfarsi,tuttavia,la richiesta di interessi inoltrata dal Sanna,poiché gli stessi non vengono riconosciuti per le somme previste a titolo di rimborso delle spese.
PQM
Si accoglie il ricorso del sig.Roberto Sanna e gli si riconosce il diritto di ottenere dall’USD Castelsardo srl l’importo di € 4.042,44 a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’attività di allenatore nel corso della stagione sportiva 2009/10.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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