F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 07/05/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 177 del 16/05/11 VERTENZA: all. Antonio VITA / A.S.D. Calcio QUATTROMIGLIA ( 90/01 ) ARBITRI:sigg. Mario ROSSINI e Sebastiano SCARFATO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 07/05/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 177 del 16/05/11 VERTENZA: all. Antonio VITA / A.S.D. Calcio QUATTROMIGLIA ( 90/01 ) ARBITRI:sigg. Mario ROSSINI e Sebastiano SCARFATO Con il ricorso del 13/12/2010 l’allenatore dilettante di 3° catg., Vita Antonio iscritto nei ruoli del settore tecnico della FIGC, assunto in qualità di allenatore della prima squadra della società A.S.D. Calcio Quattromiglia adiva questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della suddetta società il pagamento di € 960,00 quale rimborso spese chilometrico, pari a numero 64 viaggi per 50 km percorsi nel periodo 01/08/2010-02/11/2010, dovuti per tre allenamenti settimanali più la domenica oltre gli interessi maturati. A sostegno del proprio ricorso il Sig. Vita ha prodotto copia dell’accordo economico, regolarmente depositato in data 19/07/2010 con il quale si impegnava a svolgere la propria attività a titolo gratuito senza premio di tesseramento, prevedendo solo un rimborso spese per viaggi. Essendo stato esonerato il 23/10/2010 la società non ha provveduto a corrispondere il pattuito rimborso spese. In data 25/01/2011 la segreteria di questo Collegio invitava le parti a produrre proprie note difensive nel termine di dieci giorni. La società resistente con le proprie controdeduzioni ha contestato la richiesta del Sig. Vita per l’importo di € 960,00 per il fatto che la distanza non era di 50 km, bensì di 11 km, distanza che intercorre tra l’abitazione del ricorrente, sita in Cosenza alla Via Sandro Pertini e la struttura dove si svolgevano gli allenamenti, sita in Rende (CS) C. da Arcavacata alla Via P. Bucci, complesso UNICAL. Quanto affermato comporterebbe l’eventuale rimborso di € 295,68, sulla base di 96 viaggi di 11 km, valutati ad 1/5 del prezzo del carburante pari ad € 0,28 (€ 1,400 litro). Comunque si ribadisce che tale somma non sarebbe dovuta per il fatto che il Sig. Vita al momento dell’accettazione dell’incarico ha rinunciato a qualsiasi compenso per lo stesso, compreso il rimborso spese lamentato. In data 08/02/2011 l’allenatore ricorrente ha fatto pervenire una sua replica con la quale ha ribadito che l’incarico era a titolo gratuito, allo stesso tempo ha precisato che con la società era stato concordato un rimborso spese di viaggio relative a tre allenamenti settimanali. Il Collegio esaminata la documentazione osserva che il ricorso è meritevole di parziale accoglimento, tenuto conto che l’accordo stipulato tra le parti in data 19/07/2011 è vero che prevedeva una prestazione a titolo gratuito, quale premio tesseramento, ma al punto 2 b) prevedeva un rimborso spese limitato all’importo dell’indennità chilometrica pari a 1/5 del costo della benzina per il numero dei chilometri percorsi tra la residenza dell’allenatore e il campo di gioco della società. Nessuna prova ha fornito il ricorrente tra l’effettiva distanza della residenza dell’allenatore in Cosenza e il campo di gioco in Rende. Da una consultazione del sito ACI via internet, la distanza risulta essere di 12 Km, appare equo perciò determinare la somma dovuta a titolo di rimborso per i suddetti viaggi in quella di euro 300,00, peraltro vicina a quella offerta dalla società. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale in parziale accoglimento del ricorso, fa obbligo alla società A.S.D. Calcio QUATTROMIGLIA di corrispondere in via equitativa la somma di € 300,00. La presente delibera è immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutela e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter, comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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