F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 07/05/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 177 del 16/05/11 VERTENZA: all. Giuseppe CASTROVINCI / A.S.D. CITTA’ di S. AGATA ( 95/01 ) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Domenico CARRETTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 07/05/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 177 del 16/05/11
VERTENZA: all. Giuseppe CASTROVINCI / A.S.D. CITTA’ di S. AGATA
( 95/01 )
ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Domenico CARRETTA
Con il ricorso dell’11/01/2011, l’allenatore dilettante di 3° categoria, regolarmente iscritto nei ruoli del settore tecnico della F.I.G.C. ha adito questo Collegio Arbitrale, perché gli venisse riconosciuto da parte della società A.S.D. Città di S. Agata il pagamento della somma di € 4.500,00, di cui € 3.000,00 quale premio di tesseramento da pagarsi in tre rate dell’importo di € 1.000,00 cadauna con scadenza 30/11/2009; 30/12/2009 e 28/03/2010; nonché € 1.500,00 quale rimborso chilometrico, pattuito forfettariamente, come stabilito con la scrittura privata, regolarmente depositata, redatta in data 20/10/2009.
Con detto accordo al Sig. Castrovinci veniva affidata la conduzione tecnica della 1° squadra partecipante al campionato di 1° categoria girone “C” in qualità di allenatore in seconda e la responsabilità della squadra juniores e del settore giovanile a decorrere dal 22/09/2009 al 03/04/2010.
La Segreteria di questo Collegio con nota del 31/01/2011, invitava le parti a presentare, nel termine di dieci giorni le proprie note difensive.
La società nulla ha controdedotto alle richieste del ricorrente Sig. Castrovinci.
Il Collegio esaminata la documentazione osserva che il ricorso è meritevole di accoglimento, in quanto il ricorrente ha fornito ampia documentazione probatoria a sostegno delle sue richieste, mentre la società nulla ha controdedotto.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e fa obbligo alla società A.S.D. Città di S. Agata di corrispondere all’allenatore Castrovinci Giuseppe la somma di € 4.500,00 (€ 3.000,00 quale premio tesseramento ed € 1.500,00 quale rimborso spese chilometriche) oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 22,50 per un totale di € 4.522,50. La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS
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