F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 07/05/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 177 del 16/05/11 VERTENZA: all. Gaetano SETTINERI / A.S.D. CALCIO CANICATTI’ (167/90) ARBITRI: sigg.Cesare DOBICI e Angelo AGUS
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 07/05/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 177 del 16/05/11
VERTENZA: all. Gaetano SETTINERI / A.S.D. CALCIO CANICATTI’
(167/90)
ARBITRI: sigg.Cesare DOBICI e Angelo AGUS
Con ricorso del 20 maggio 2010 l’allenatore di Base Settineri Gaetano, regolarmente iscritto nei ruoli federali, ha adito a questo Collegio Arbitrale lamentando il mancato pagamento di quanto stabilito nell’accordo economico pattuito con la società A.S.D.Calcio Canicattì.
Nel ricorso il tecnico precisa che la società A.S.D.Calcio Canicattì, partecipante al campionato di promozione regionale siciliano, si era impegnata con contratto stipulato in data 6 luglio 2009 ad assumerlo come allenatore della sua prima squadra stabilendo di corrispondergli un premio di tesseramento di €.9.500,00 da pagarsi in 4 rate così ripartite: €.2.500,00 al 20 di settembre ed €.3.000,00 al 20 dicembre 2009, €.2.000,00 al 25 di febbraio ed €.2.000,00 al 30 aprile 2010.
Di tale importo dichiara di aver ricevuto solo un anticipo di €.1.500,00 e di essere stato esonerato in data 24 novembre 2009.
Chiede pertanto che il Collegio Arbitrale voglia far obbligo alla società in parola a corrispondergli quanto a lui dovuto e precisamente: €. 8.000,00 relativi alle rate del contratto scadute oltre gli interessi di mora ed €.6.940,08 quale rimborso per le spese di viaggio sostenute.
A tale proposito unisce al ricorso un dettagliato prospetto dei chilometri percorsi dalla sua residenza al campo sportivo della società e degli allenamenti e gare effettuate nel periodo antecedente al suo esonero. Vengono anche allegati copia del contratto,lettera di riscontro ad esonero comunicatogli verbalmente dal presidente della A.S.D. Calcio Canicattì e ricevuta della raccomandata con la quale il presente reclamo è stato inviato alla controparte.
La Segreteria del Collegio Arbitrale con lettera raccomandata del 14 giugno 2010 invita la A.S.D.Calcio Canicattì a produrre le proprie controdeduzioni ed il ricorrente a far pervenire, successivamente, le proprie eventuali osservazioni.
La società risponde al Collegio in data 23 giugno 2010 precisando che in merito al reclamo del tecnico Settineri aveva già provveduto a suo tempo ad esporre tutte le proprie motivazioni alla FIGC L.N.D. Comitato Regionale Sicilia con le documentazioni di cui viene trasmessa in allegato alle controdeduzioni l’intera documentazione e precisamente:
1- lettera raccomandata del 27 dicembre 2009 inviata al signor Settineri e p.c. alla FIGC Sicilia dal presidente pro tempore della società A.S.D.Calcio Canicattì con la quale lo scrivente esponeva che, facendo seguito a notizie di un suo esonero verbale apparse sul C.U.nr.229 del 22 dicembre 2009, aveva dato incarico al proprio il Direttore Sportivo di contattare telefonicamente il tecnico per invitarlo a presentarsi in sede per definire la sua posizione. A tale invito il Settineri si dichiarava indisponibile in quanto impossibilitato a spostarsi da casa perché impegnato in problemi familiari e precisamente la nascita di un figlio.Successivamente il tecnico, tramite stampa,comunicava il suo rammarico per non aver potuto portare a termine per motivi vari il proprio progetto sportivo augurando alla società il raggiungimento dei più alti traguardi sportivi.
A seguito di tali avvenimenti il presidente invitava il Settineri, a mezzo lettera raccomandata, a rientrare in sede entro il 4 gennaio 2010 per riprendere la conduzione tecnica della prima squadra. In caso di mancata presentazione tale comportamento sarebbe stato ritenuto come rinuncia all’incarico assunto e conseguente interruzione del rapporto sottoscritto nell’accordo del 6 luglio 2009 con inoltre successivo deferimento alla Commissione Disciplinare.
2- lettera raccomandata del 5 gennaio 2010 inviata al signor Settineri e p.c. alla FIGC Sicilia Commissione Disciplinare Territoriale con la quale viene richiesta la risoluzione del rapporto con il medesimo non essendosi presentato,come da raccomandata del 27 dicembre 2009, a riprendere le sue mansioni di allenatore della prima squadra alla scadenza del termine fissato del 4 gennaio 2010.
3- telegramma inviato alla A.S.D.Calcio Canicattì dal signor Settineri il 15 gennaio 2010 con il quale comunica, facendo seguito alla raccomandata della società ritirata il 12 gennaio, la sua immediata disponibilità a riprendere le sue mansioni di allenatore della prima squadra
4- lettera di risposta al signor Settineri inviata dalla società il 20 gennaio 2010 con la quale la medesima, lamentando la mancata presenza del tecnico alle richieste di incontri nel precedente mese di dicembre 2009, così come la mancata partecipazione all’invito del 4 gennaio 2010 spedito a mezzo raccomandata il 27 dicembre 2009,notificata il 30 dicembre dello stesso mese e ritirata solo il 14 gennaio 2010,dichiarava di aver già provveduto al tesseramento di un nuovo tecnico. Cosa del resto già nota al Settineri, prova ne era la sua telefonata dell’8 gennaio 2010 al vice presidente della società con richiesta di spiegazioni.
5- copia del contratto e del tesseramento del Settineri datato 6 luglio 2009
6- quietanza di due pagamenti di cui uno effettuato con assegno per €.1.500,00 datato 10 novembre 2009 intestato a Gaetano Settineri,di cui viene allegata fotocopia, e l’altro presentato con copia di uno scritto vergato a mano su un foglio senza alcuna intestazione né data di emissione ma solamente riportante una scritta “ Settineri Gaetano 1.500,00 x ricevuta” con in calce una firma.
7- fotocopia di due fatture ammontanti ad €.1.212,00 emesse dall’officina Avarello Salvatore di Canicattì ed intestate a Settineri Gaetano, inerenti al pagamento di lavori di riparazione alla sua auto e saldate, per conto del Settineri, dal presidente della società Avarello Antonio.
A conclusione di quanto sopra riportato la società fa presente al Collegio Arbitrale che il totale liquidato al signor Settineri ammonta ad €.4.212,00 considerato che l’attività sportiva iniziata il 6 agosto 2009 si è conclusa con il tecnico il giorno 24 novembre 2009, data in cui il medesimo per motivi suoi familiari non si è più presentato in sede determinando la cessazione di ogni rapporto.
Con raccomandata del 30 giugno 2010 il tecnico Settineri Gaetano risponde alle controdeduzioni della società inviando al Collegio Arbitrale una lunga esposizione dei fatti relativi al suo rapporto con A.S.D.Calcio Canicattì corredata da numerosi documenti allegati.
Contesta innanzitutto quanto riportato dalla medesima in merito alle sue presunte dimissioni. Dichiara infatti di essere stato esonerato verbalmente in data 24 novembre 2009 dal presidente Avello Antonio, presso la sede societaria e alla presenza di testimoni, e successivamente non avendo ricevuto comunicazione di esonero scritta di avere inviato,come da regolamento,lettera raccomandata alla società A.S.D.Calcio Canicattì,al competente Comitato Regionale,al Settore Tecnico e all’AIAC, dicendo di aver preso atto della decisione della società di esonerarlo dalla conduzione tecnica della prima squadra e di rimanere a disposizione della medesima relativamente agli accordi previsti nella scrittura privata del 6 luglio 2009 e regolarmente deposita presso il competente Comitato Regionale. (documento allegato 1)
La società al ricevimento della raccomandata ne rifiutava il ritiro, che pertanto veniva rinviata al mittente per fine giacenza, mentre la notizia del suo esonero era riportata sul Comunicato Ufficiale nr.198 Settore Tecnico del 4 dicembre 2010 dove veniva riferito che il tecnico Settineri Gaetano annunciava di essere stato esonerato in data 24 novembre 2009 dalla società A.S.D.Calcio Canicattì
(documento allegato 2)
Nel frattempo alcuni quotidiani sportivi e siti Internet locali,informati dalla società, riportavano notizie del suo esonero e dell’assunzione di un nuovo tecnico alla guida del Canicattì. (documenti allegati 3) La richiesta di tesseramento del nuovo allenatore da parte della società tuttavia non poteva essere accolta in quanto in conflitto con la sua posizione nei quadri di tesseramento del Settore Tecnico.
Ritiene tendenzioso e ambiguo lo scritto del 4 gennaio 2010 (documento allegato 4) dove il presidente Avarello dicendo di aver appreso solo dal C.U.nr.229 del 22 dicembre 2009 del suo esonero verbale, fatto alquanto strano in quanto la sua assenza da allenamenti e gare si protraeva già da circa 30 giorni, lo invitava con ultimatum a presentarsi in sede il 4 gennaio 2010 a riprendere il proprio incarico di tecnico e che in mancanza di sua presenza tale comportamento sarebbe stato considerato come rinuncia e conseguente interruzione dell’accordo sottoscritto il 6 luglio 2009.
Nega inoltre di aver ricevuto, nelle conversazioni telefoniche intercorse con il direttore sportivo della società, offerta di rientro nelle sue mansioni di allenatore ma che le trattative vertevano unicamente sulla questione economica e sulle sue spettanze non percepite.
Respinge le accuse della società sulle sue presunte dimissioni causate da motivi familiari e dalla nascita di un figlio in quanto tale nascita è avvenuta circa un mese dopo, il 21 dicembre 2009 (documento allegato 5), e che comunque il fatto non rappresenta un valido motivo per interrompere un rapporto.
Chiarisce che le dichiarazioni rilasciate alla stampa locale esprimevano il rammarico per non aver potuto portare a termine il lavoro iniziato con la squadra non per sua volontà ma per la decisione della società di sollevarlo dall’incarico. (documento allegato 6)
Dichiara di aver appreso con stupore il suo deferimento alla Commissione Disciplinare per mancata presentazione, comunicatogli dalla società nella lettera raccomandata inviata il 5 gennaio 2010 dicendo di non essere stato al corrente della comunicazione di convocazione spedita nel mese di dicembre 2009 ma da lui ritirata solo il 12 gennaio 2010. (documento allegato 7)
Attraverso contatto telefonico richiede spiegazioni di tale comportamento al presidente della società e si dice disponibile a riprendere immediatamente le sue mansioni di allenatore della prima squadra ricevendo però risposte evasive. Per tale motivo nei giorni successivi ripresenta le sue proposte a mezzo telegramma. (documento allegato 8)
La risposta della società gli perviene con raccomandata del 25 gennaio dove gli viene comunicata la volontà della A.S.D.Calcio Canicattì a non voler ripristinare il rapporto in quanto, a seguito della sua reiterata assenza alle richieste della medesima a presentarsi per riassumere le sue mansioni, la società aveva provveduto a tesserare un nuovo allenatore.( documento allegato 9)
In data 18 febbraio 2010 richiedendo all’ufficio tesseramenti del Settore Tecnico di sapere la sua posizione riceve comunicazione di essere allenatore della prima squadra della società A.S.D.Calcio Canicattì. ( documento allegato 10)
Infine,in merito alla parte economica, ribadisce di aver ricevuto dalla società solamente un assegno di €.1.500,00 (documento allegato 11) e di non aver mai percepito altri importi né di aver mai firmato ricevute di pagamento disconoscendo qualsiasi altro documento in cui vi è apposta la sua firma e nel quale si attesta ricevimento di denaro.
In riferimento alle fatture emesse da una officina, stranamente datate 6 giugno 2010 per una riparazione della sua auto effettuata il 22 ottobre 2009, esibite dalla società senza presenza di altra documentazione, dichiara di non aver mai concordato alcun preventivo e che comunque non possono essere riconducibili né inerenti alla vertenza in corso.
Per i motivi sopra riportati ribadisce quanto richiesto nel ricorso rimanendo a disposizione del Collegio Arbitrale per essere ascoltato personalmente o se ritenuto opportuno che degli atti venga informato l’Ufficio Indagini e la Procura Federale.
Il Segretario del Collegio,con raccomandata del 12 luglio 2010, richiede al competente Comitato Regionale Sicilia informazioni sul deposito del contratto ricevendo conferma e copia del medesimo.
Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta, decide di trasmettere gli atti alla Procura Federale.
Nelle dichiarazione delle parti risulta infatti possibilità di contraffazione di firma su documenti attestanti pagamenti che la società in causa esibisce a saldo delle prestazioni del tecnico e che quest’ultimo nega di aver mai sottoscritto.Il Collegio Arbitrale richiede pertanto l’intervento della Procura Federale per fare chiarezza sui fatti.
In data 9 marzo 2011 il Vice Procuratore Federale ha trasmesso al Collegio Arbitrale la sua “Relazione Finale” in base all’indagine svolta dal collaboratore incaricato di esaminare il caso. Nel suo documento,dopo aver riportato l’attività di indagine svolta e aver indicato gli esiti della stessa, il Collaboratore della Procura Federale ha potuto delineare alcune importanti evidenze emerse nel corso degli accertamenti eseguiti.
L’allenatore Settineri Gaetano convocato il 21 gennaio 2011 ha confermato di aver ricevuto un solo pagamento a mezzo assegno, esibitogli in copia, ed ha riconosciuto altresì come propria la firma apposta sul documento presentato dalla controparte nelle proprie controdeduzioni precisando tuttavia che all’atto della sottoscrizione di tale ricevuta non comparivano,come in quella presentata dalla società al Collegio Arbitrale, né la data del 10 settembre apposta con un timbro,né la dicitura in stampatello “Settineri Gaetano”.
Dopo richiesta di autorizzazione,il collaboratore della Procura Federale faceva apporre dal Settineri una serie di firme nonché di scritte in stampatello del proprio nome.
Rilevando come autentica e del resto già confermata dall’interessato la firma rilasciata sulla ricevuta,sono sorti dubbi sulla omogeneità di mano tra la scritta in stampatello”Settineri Gaetano”impressa sulla ricevuta e la scrittura in stampatello del proprio nome realizzata dal Settineri sul presente breve saggio.
Al fine di fugare tali dubbi, in data 24 gennaio 2011 venivano convocati presso la sede provinciale della FIGC di Agrigento i sigg.Avarello Antonio e Spallino Antonio,all’epoca dei fatti presidente e dirigente della ASD Canicattì, unitamente ai sigg. Avarello Domenico,Munda Gioacchino e Gerratana Emanuele quali segretario il primo,direttore sportivo il secondo e presidente attuale il terzo. Alcune dichiarazioni del Munda entrato da poco a far parte della società non vengono riportate in quanto non possono avere influenza alcuna sulle decisioni che dovranno essere assunte dal Collegio Arbitrale.
Particolare interesse desta invece il quadro complessivo dei principali testi interessati al caso, dalle testimonianze dei quali sono emerse diverse contraddizioni.
Il signor Avello Domenico esibiva una copia di una ricevuta allegata a quietanza di pagamento su modulo prestampato della società e alla domanda del perché tale modulo non fosse stato usato per quietanzare i 1.500,00 euro consegnati in contanti al Settineri, dalle risposte dei convocati sono emerse diverse contraddizioni: “ lo Spallino dichiara che tale quietanza non fu fatta firmare perché non ancora pronta mentre l’Avello dichiara che ciò non era avvenuto in quanto lo Spallino non le aveva con sé.” Addirittura quest’ultimo contraddice quanto detto poco prima allorché afferma “ non facevamo firmare la quietanza predisposta,come quella oggi presentata alla Procura,visti i rapporti di fiducia”Peccato che poi lo stesso nel medesimo contesto afferma “ fu chiesto di firmare la ricevuta su un pezzo di carta“ Importante è stigmatizzare questa ultima dichiarazione alla luce della contestazione mossa circa la datazione apposta con un timbro sull’originale della ricevuta agli atti del Collegio Arbitrale e su quella scritta a penna e sottolineata esibita allo scrivente dall’Avarello Domenico.
Lo Spallino ammette infatti che”all’atto della firma del Settineri non era indicata alcuna data”ed ancora “la data fu poi da me comunicata al presidente dopo aver verificato i movimenti bancari” (….. di un pagamento in contanti !?? )
Nelle considerazioni finali, alla luce dell’attività istruttoria,è emerso che:
- la firma apposta sulla ricevuta individuata dal fascicolo del Collegio Arbitrale in realtà appartiene al Settineri come dallo stesso riconosciuto
- tale quietanza contrariamente a quanto sostenuto dalla società A.S.D. Canicattì innanzi al Collegio Arbitrale non ha data certa e quindi può riferirsi senza esclusione di dubbio ad un pagamento diverso da quello effettuato a mezzo assegno bancario.
A rafforzare tali dubbi l’affermata post-datazione della quietanza rispetto all’effettivo pagamento. Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione pervenuta, tenuto conto di quanto accertato dalla Procura Federale nella sua relazione ed in particolare dal fatto che la firma apposta dal tecnico e dallo stesso riconosciuta, su una carta in bianco dove solo in seguito per ammissioni degli stessi dirigenti della società sono state apposte data,cifra e nominativo,ritiene il ricorso dell’allenatore Settineri meritevole di parziale accoglimento.
In merito al fatto che il tecnico in un primo momento esonerato ma successivamente richiamato dalla società a riprendere le sue mansioni non si sia presentato, ritiene che per tale comportamento il Settineri debba essere considerato come dimissionario con decadenza di ogni rapporto sia sportivo che economico con la A.S.D. Canicattì dalla data successiva all’invito a presentarsi nella sede societaria e pertanto dal giorno 5 gennaio 2010. Per tale motivo gli riconosce per le due rate scadute nell’anno 2009 un credito di €.5.500,00 dal quale vanno tuttavia detratti €.1.500,00 già percepiti in acconto come confermato dal tecnico stesso, oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute fino alla data del suo esonero.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l’obbligo della A.S.D. Canicattì di corrispondere all’allenatore Gaetano Settineri la somma di €.4.000, di €.60 per interessi equitativamente calcolati oltre ad un rimborso delle spese di €. 6.940,08 per un totale di €.11.000,08
oltre agli interessi che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo.
Il Collegio decide altresì di trasmettere gli atti alla Procura Federale per l’accertamento di eventuali violazioni dei principi di lealtà e probità da parte della società A.S.D.Canicattì.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato all’art.8 comma 15 del CGS.
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