F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 07/05/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 177 del 16/05/11 VERTENZA: All. Gabriele VERRI / U.S.D. MAZZOLADA ( 196/90 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Angelo AGUS
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 07/05/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 177 del 16/05/11
VERTENZA: All. Gabriele VERRI / U.S.D. MAZZOLADA
( 196/90 )
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Angelo AGUS
Con ricorso del 14 giugno 2010 l’allenatore dilettante signor Gabriele Verri, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della U.S.D. Mazzolada, militante nel campionato di prima categoria del Comitato regionale Veneto, girone G nella stagione sportiva 2009/2010.
Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 3 settembre 2009 di cui allega copia, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) da erogarsi in dieci rate di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) ciascuna da pagare alla fine di ogni mese a decorrere da settembre 2009 e sino ad giugno 2010.
Con il reclamo in esame, il signor Gabriele Verri chiede a questo Collegio di far obbligo alla U.S.D. Mazzolada di corrispondergli la somma di € 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00) corrispondente a cinque rate non pagate dalla società e precisamente quelle relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2010, richiedendo inoltre l’ultima rata del mese di giugno di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) qualora scaduta e non pagata durante l’iter della vertenza pervenendo così ad una richiesta complessiva di € 2.700,00 (duemilasettecento/00). Domanda altresì gli interessi di mora ed il danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 15 luglio 2010, ricevuta rispettivamente il 20 ed 21 successivo, ha invitato la U.S.D. Mazzolada a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
Il Presidente della U.S.D. Mazzolada, signor Natalino Carnieletto, con lettera raccomandata del 20 luglio 2010 inviata il 22 successivo e regolarmente inviata anche all’allenatore, contro deduce affermando di aver onorato completamente l’accordo economico sottoscritto con il signor Verri ed al riguardo allega quattro ricevute (tre di 450,00 euro ed una del 20 novembre 2009 di 3.150,00 euro) tutte regolarmente sottoscritte dall’allenatore. Inoltre richiede la restituzione di € 675,00 (seicentosettantacinque) delle predette somme versate a causa della mancata partecipazione del signor Verri ad alcune manifestazioni organizzate dalla società nel periodo 15 maggio – 30 giugno 2010.
Con sua del 30 luglio 2010 il signor Verri contro deduce a sua volta richiedendo l’acquisizione dell’originale della ricevuta del 20 novembre 2009 di € 3.150,00 “al fine di valutare la proposizione di querela di falso presso le competenti sedi giudiziarie”. Informa inoltre che, come previsto, l’ultima rata di giugno 2010 non è stata onorata e che pertanto la sua richiesta ammonta ad € 2.700,00 (duemilasettecento/00). Segnala l’infondatezza della richiesta di rimborso € 675,00 (seicentosettantacinque) “non avendo il sottoscritto ricevuto alcuna convocazione per le asserite manifestazioni” organizzate dalla società.
Il Comitato Regionale Veneto, su richiesta del 19 luglio 2010 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 21 successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato ed ha precisato che la U.S.D. Mazzolada si è trasformata in A.C.D. Nuova Mazzolada.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerata la gravità di quanto affermato dal signor Gabriele Verri nelle sue contro deduzioni, in particolare per quanto concerne la falsità della ricevuta del 20 novembre 2009, ha ritenuto necessario trasmettere, per il tramite del proprio Segretario, tutti gli atti del ricorso alla Procura Federale della FIGC per l’accertamento di eventuali violazioni delle norme regolamentari operate dalle parti della vertenza stessa.
La Procura Federale con sua del 24 febbraio 2010 ha trasmesso la relazione del collaboratore incaricato dalla Procura stessa di esperire le indagini richieste. Quest’ultimo acquisita la relativa documentazione ed a seguito delle audizioni di molteplici dirigenti ed ex dirigenti della U.S.D. Mazzolada tra cui l’ex Vice Presidente dimissionario Raffaele Iannotta, dell’allenatore signor Gabriele Verri ed anche del segretario sia della vecchia società sia della A.C.D. Nuova Mazzolada, in data 16 febbraio 2010, ha redatto, una specifica e circostanziata relazione la quale, dopo aver ripercorso sinteticamente l’iter della vertenza, affronta tra l’altro il problema della presunta falsità/manomissione della ricevuta del 20 novembre 2009 di € 3.150,00. A tale riguardo il collaboratore è giunto alla conclusione che “la ricevuta per rimborso spese, datata 20 novembre 2009, altro non è che quella firmata dal Verri Gabriele nella circostanza del pagamento della seconda mensilità corrispostagli dallo Iannotta Raffaele con l’assegno bancario datato 23.11.2009 e, che con particolare abilità dissimulatrice (approfittando del fatto che le parti afferenti all’importo, sia in cifre e più segnatamente in lettere, erano state lasciate “in bianco”, come peraltro confermato dallo Iannotta e per certi versi dal Pinel), il CARNIELETTO Natalino ha consapevolmente e scientemente falsificato egli stesso o attraverso il concorso della nipote Carnieletto Desy (quest’ultima chiamata in causa dallo stesso Carnieletto Natalino) mediante il riempimento a penna – con l’indicazione dell’importo di tremilacentocinquanta/00 - , in modo tale da far apparire che l’allenatore Verri Gabriele era stato interamente saldato e nulla aveva a pretendere”
Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione pervenuta, tenuto conto di quanto accertato nella relazione della Procura Federale, in particolare nel punto in cui quest’ultima ha accertato la manomissione della ricevuta del 20 novembre 2009 di € 3.150,00 ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e
PQM
il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della U.S.D. Mazzolada attualmente A.C.D. Nuova Mazzolada di corrispondere all’allenatore signor Alfredo Bertozzi la complessiva somma di € 2.750,00 (duemilasettecentocinquanta/00) così composta: quanto ad € 2.700,00 (duemilasettecento/00) quale importo relativo a quanto dovuto per le ultime sei rate del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2009/2010 e quanto ad € 50,00 (cinquanta/00) per gli interessi equitativamente calcolati. L’importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell’effettivo soddisfo.
Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
Il Collegio decide altresì di trasmettere gli atti alla Procura Federale per l’accertamento di eventuali violazioni dei principi di lealtà e probità da parte del signor Carnieletto Natalino
vice-Presidente dell’A.C.D.Nuova Mazzolada.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8, comma 15 del CGS.
Il Segretario del Collegio Arbitrale comunicherà la presente decisione alla Procura Federale così come richiesto da quest’ultima nella lettera di trasmissione della relazione del collaboratore del 24 febbraio 2011.
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