F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 07/05/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 177 del 16/05/11 VERTENZA : all. Antonio Franco PANITTERI / A.C. PATERNO’ 2004 ( 51/01 ) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 07/05/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 177 del 16/05/11
VERTENZA : all. Antonio Franco PANITTERI / A.C. PATERNO’ 2004
( 51/01 )
ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Cesare DOBICI
Con ricorso dell’ 1/10/10, l’allenatore di Base sig. Antonio Franco Panitteri, iscritto nei ruoli della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto il pagamento di euro 11500,00 (undicimilacinquecento/00) come da regolare contratto firmato dal legale rappresentante dell’ A.C. PATERNO’ 2004, per la stagione sportiva 2009/2010, per l’attività di allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato di Eccellenza Regionale Siculo, oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Il ricorrente ha allegato al ricorso copia del contratto sottoscritto dalle parti, relativo alla stagione sportiva 2009/2010, da cui risulta che il premio tesseramento di euro 11500,00 (undicimilacinque-
cento/00) doveva essergli corrisposto in cinque ratei, alle seguenti scadenze con i seguenti importi:
30/08/2009 euro 2000,00 ; 30/09/2009 euro 2500,00 ; 30/12/2009 euro 4000,00;
28/02/2010 euro 2000,00 ; 30/03/2010 euro 1000,00 .
Il contratto sottoscritto dalle parti il 28/08/09,è stato regolarmente depositato presso il C.R. Sicilia
della L.N.D., in data 29/08/09, come comunicato, a seguito della richiesta effettuata dalla Segreteria
del Collegio Arbitrale.
L’A.C. PATERNO’ 2004, regolarmente invitata da parte della Segreteria di questo Collegio con raccomandata A/R del 26/10/10, nulla ha controdedotto.
Il Collegio Arbitrale, visto la documentazione in atti , con particolare riferimento al contratto sotto- scritto ed anche in considerazione del mancato invio di osservazioni da parte della Società sopra citata, ritiene che il ricorso prodotto dall’allenatore Panitteri è meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso ed obbliga l’ A.C. PATERNO’ 2004 al pagamento in favore dell’allenatore Antonio Franco Panitteri, della somma di euro 11500,00 (undicimilacinquecento/00)
più euro 173,00 (centosettantatre/00) per interessi equitativamente calcolati per un totale di euro
11673,00 (undicimilaseicentosettantatre/00).
Nulla è dovuto per il riconoscimento della svalutazione monetaria in difetto di prove del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8
comma 15 del CGS.
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