F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 07/05/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 177 del 16/05/11 VERTENZA: all. Massimo PEDRIALI / U.S. ADRIESE 1906 ( 54/01 ) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 07/05/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 177 del 16/05/11 VERTENZA: all. Massimo PEDRIALI / U.S. ADRIESE 1906 ( 54/01 ) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Cesare DOBICI Con ricorso del5/10/2010, l’allenatore Massimo Pedriali, iscritto nei ruoli del S. T. della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale affinché gli venisse riconosciuto il pagamento di euro 1500,00 (millecinquecento/00), relativi ai due ratei di dieci scaduti il 10/03/10 e il 10/04/10 compresi nel- l’accordo tipo stipulato fra le parti per complessivi euro 7500,00 (settemilacinquecento/00). L’accordo prevede, che l’importo complessivo sia diviso in dieci ratei di euro 750,00 (settecento- cinquanta/00), con scadenze che vanno dal 10/09/09 al 10/06/10, per l’attività di allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato Interregionale LND. Il ricorrente,inoltre, richiede gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria e allega a sostegno delle sue richieste, copia del contratto e ricevuta della raccomandata A/R inviata alla controparte. Il contratto sottoscritto dalle parti il 14/09/09 è stato depositato regolarmente presso il Comitato Interregionale LND, in data 5/01/10 come comunicato a seguito della richiesta effettuata da parte della Segreteria del Collegio. L’ U.S. ADRIESE 1906, regolarmente invitata con raccomandata A/R del 28/10/10, da parte della segreteria di questo Collegio, nulla ha controdedotto. Il Collegio Arbitrale, visto la documentazione in atti, con particolare riferimento al contratto sotto- scritto ed anche in considerazione del mancato invio di osservazioni da parte della Società, ritiene il ricorso prodotto dal sig. Massimo Pedriali, meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso, ed obbliga la U.S. ADRIESE 1906, al pagamento a favore dell’allenatore Massimo Pedriali, della somma di euro 1500,00 (millecinquecento/00) a saldo dei ratei richiesti, così come stabilito in contratto per la stagione sportiva 2009/2010 e di euro 22,50 (ventidue/50) per interessi equitativamente calcolati, per un totale complessivo di euro 1522,50. Nulla è dovuto per il riconoscimento della svalutazione monetaria in difetto di prove del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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