F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 07/05/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 177 del 16/05/11 VERTENZA : all. Gaetano FONTANA / SANTEGIDIESE CALCIO Srl ( 60/01 ) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 07/05/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 177 del 16/05/11
VERTENZA : all. Gaetano FONTANA / SANTEGIDIESE CALCIO Srl
( 60/01 )
ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Cesare DOBICI
Con ricorso del 19/10/2010, l’allenatore sig. Gaetano Fontana ha adito questo Collegio Arbitrale, esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra del Santegidiese
Calcio srl, militante nel campionato Interregionale girone F, nella stagione sportiva 2009/2010.
Nel ricorso il sig. Fontana, precisa che con regolare scrittura privata del 5/03/2010, la suindicata
Società, si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento di euro 6000,00
(seimila/00), suddiviso in tre ratei mensili, ciascuno dell’importo di euro 2000,00 (duemila/00)
con scadenza al : 30/03/2010 ; 30/04/2010 ; 30/05/2010.
Con il reclamo in esame l’allenatore chiede a questo Collegio di far obbligo alla Santegidiese Calcio srl, di corrispondergli il saldo di quanto pattuito con l’accordo economico pari a euro 6000,00 (seimila/00), oltre agli interessi d mora e il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Comitato Interregionale LND, su richiesta del 30/11/2010, del Segretario del Collegio Arbitrale
con lettera del 2/12/2010 ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la Società, regolarmente invitata con raccomandata A/R del 3/11/2010 da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale
nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo alla S.S.D. SANTEGIDIESE Srl, di corrispondere all’allenatore sig. Gaetano Fontana la somma complessiva di euro 6000,00 (seimila/00) più gli interessi calcolati in euro 90,00 (novanta/00).
Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8
comma 15 del CGS.
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