F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 304/CGF del 10 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 308/CGF del 16 Giugno 2011 1) RICORSO A.S.D. POL. VIGOR PERCONTI AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.8.2012 INFLITTA AL SIGNOR ANGELO CONTI; – DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.4.2012 INFLITTA AL SIGNOR TRINCHERA RAFFAELE; – DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.10.2011 INFLITTA AL SIGNOR CARLO CONTI; – DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 E PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI ELITE STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 INFLITTA ALLA SOCIETÀ; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DOMENICO SANTORO (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 91/CDN del 26.05.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 304/CGF del 10 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 308/CGF del 16 Giugno 2011 1) RICORSO A.S.D. POL. VIGOR PERCONTI AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.8.2012 INFLITTA AL SIGNOR ANGELO CONTI; - DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.4.2012 INFLITTA AL SIGNOR TRINCHERA RAFFAELE; - DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.10.2011 INFLITTA AL SIGNOR CARLO CONTI; - DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 E PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI ELITE STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 INFLITTA ALLA SOCIETÀ; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DOMENICO SANTORO (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 91/CDN del 26.05.2011) La Procura Federale, dopo aver accertato, a seguito di segnalazione del Comitato Regionale Lazio della L.N.D., che il calciatore infrasedicenne Santoro Domenico, residente in Lesina, era stato tesserato per la Pol.Vigor Perconti di Roma come residente in quest’ultima città ed aveva partecipato, nella Stagione Sportiva 2009/2010, nelle fila di detto sodalizio, a ben 15 gare del Campionato Regionale Giovanissimi Elite senza aver né richiesto, né ottenuto la deroga prevista dall’art. 40, comma 3 bis, N.O.I.F. e, quindi, in posizione di tesseramento irregolare, deferiva alla competente Commissione Disciplinare Nazionale il giovane Santoro, il rappresentante legale della società, Conti Angelo, i dirigenti Trinchera Raffaele e Conti Carlo, che avevano svolto le funzioni di dirigenti accompagnatori nelle gare viziate, incolpandoli della violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., nonché la Pol. Vigor Perconti, quale responsabile in via diretta ed oggettiva dell’operato antiregolamentare dei propri tesserati. All’esito del relativo giudizio, la Commissione Disciplinare riteneva tutti i deferiti colpevoli degli addebiti ad essi ascritti, infliggendo al Santoro la squalifica per 8 giornate, al Conti Angelo, al Trinchera Raffaele ed al Conti Carlo l’inibizione, rispettivamente, fino al 31.8.2012, fino al 30.4.2012 e fino al 31.10.2011 e punendo la società laziale con la penalizzazione di 8 punti da imputare sulla classifica del Campionato Giovanissimi Elite 2011/2012, nonché con l’ammenda di € 1.500,00 (Com. Uff. n. 91/CDN del 26.5.11). Contro detta pronuncia ha avanzato reclamo a questo Collegio la Pol.Vigor Perconti in proprio e nell’interesse dei suoi dirigenti. Assume, in sostanza, che le parti ricorrenti, tratte in inganno dalle dichiarazioni e dal comportamento del Santoro, avevano agito nel convincimento che questi fosse effettivamente residente in Roma, in ciò anche rassicurate dal fatto che lo stesso competente Comitato Regionale aveva accettato, senza nulla eccepire, la richiesta di tesseramento; chiede l’annullamento delle sanzioni o, almeno, una congrua riduzione delle stesse. Il reclamo va accolto in parte limitatamente all’istanza subordinata. Dal momento, infatti, che il calciatore risultava svincolato, nel dicembre 2009, da una società – Lucera Calcio – militante nella provincia di Foggia, la ricorrente avrebbe dovuto, prima di presentare la richiesta di tesseramento, o accertarsi, richiedendo al Santoro idonea certificazione, circa l’avvenuto trasferimento della residenza in Roma oppure, in difetto, attivarsi onde ottenere la deroga prevista dalla normativa federale regolante la materia. La negligenza della società, presumibilmente dovuta alla non conoscenza della disposizione violata (come peraltro candidamente ammesso dal Presidente, Perconti Maurizio, nella deposizione resa in sede di indagini) è, all’evidenza, colpevole e sconfessa le tesi difensive rappresentate nei motivi di gravame. Tale colpa coinvolge non soltanto il Conti Angelo che sottoscrisse la richiesta di tesseramento del Santoro contenente indicazioni non veridiche circa la sua effettiva residenza, ma anche, sia pur con minore gradazione, i due dirigenti accompagnatori delegati, per dettato regolamentare (art. 61) N.O.I.F. ad attestare e garantire autonomamente, nelle liste dei calciatori consegnate all’arbitro ed alle avversarie in occasione delle gare in cui venne utilizzato, irregolarmente, il Santoro, la corretta posizione federale dei soggetti inseriti. Diversa conclusione si reputa dover assumere per la doglianza che investe i criteri seguiti nel primo giudizio per quantificare le sanzioni. Queste, invero, appaiono notevolmente gravose ed afflittive sia rispetto alla reale entità delle infrazioni commesse sia con riferimento a precedenti giurisprudenziali di questa Corte in casi analoghi se non, addirittura, similari. Senza voler sottovalutare l’importanza della norma violata, varata dal legislatore federale a tutela dei giovani calciatori, è da valutare anche che i soggetti coinvolti nella vicenda svolgono la loro attività dirigenziale a titolo del tutto amatoriale in una società che partecipa al Campionato Regionale di Prima Divisione con strutture organizzative e disponibilità alquanto limitate che se non valgono ad elidere responsabilità disciplinari possono però venir considerate per attenuarne gli effetti. Proprio in virtù di tale rilievo questo Collegio ritiene più corrispondente ai parametri di equità e proporzione, regolanti l’aspetto sanzionatorio, contenere le inibizioni comminate al Conti Angelo, al Trinchera Raffaele e al Conti Carlo, per il primo fino al 31.1.2012, per il Trinchera, fino al 31.10.2011 e per il Conti Carlo, implicato in una soltanto delle 15 gare viziate fino al 31.8.2011, riducendo altresì a 4 punti di penalizzazione e ad € 500,00 l’ammenda inflitta alla società. La tassa va restituita. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Pol. Vigor Perconti di Roma, riduce le sanzioni inflitte come segue: - inibizione fino al 31.1.2012 al Sig. Angelo Conti; - inibizione fino al 31.10.2011 al Sig. Trinchera Raffaele; - inibizione fino al 31.8.2011 al sig. Carlo Conti - ammenda di € 500,00 e punti 4 di penalizzazione alla società da scontarsi nel Campionato Giovanissimi Elite Stagione Sportiva 2011/2012. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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