F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 92 del 24 Febbraio 2011 Procedimento disciplinare a carico di PASQUALE SANTOSUOSSO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 92 del 24 Febbraio 2011 Procedimento disciplinare a carico di PASQUALE SANTOSUOSSO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. SANTOSUOSSO è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 38, comma 1, delle NOIF ed in riferimento all’art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, nella stagione sportiva 2008/2009, attività di allenatore per la società Real Ebolitana per due gare non in costanza di tesseramento, e successivamente, per aver svolto, nella stagione sportiva 2009/2010, attività di allenatore della ASD Battipagliese in otto gare non in costanza di tesseramento; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/09/2011. Ritenuto che: - il mancato tesseramento nella stagione sportiva 2009/2010 risulta documentalmente comprovato; - nella stagione sportiva 2008/2009 la circostanza di avere svolto doppia attività in favore di società diverse risulta dalle prove testimoniali acquisite dalla Procura federale P.Q.M. dichiara il sig. PASQUALE SANTOSUOSSO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 30/09/2011.
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