F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 14 del 23 luglio 2010 Procedimento disciplinare a carico di VINCENZO MATRONE

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 14 del 23 luglio 2010 Procedimento disciplinare a carico di VINCENZO MATRONE – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Matrone è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38, comma 1 delle NOIF e in riferimento all’art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2009-2010, attività di responsabile tecnico contemporaneamente delle società ASD Virtus Baia ed AC Forio; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/11/2010; - assunta la memoria difensiva del deferito dello 15/04/2010. Ritenuto che: - i fatti contestati, che sono correlati a quelli oggetto del deferimento del sig. Giovanni Iovine di cui alla contestuale odierna decisione di questa Commissione, risultano comprovati dalla documentazione agli atti del Settore Tecnico della FIGC; - in particolare il tesseramento è stato sì richiesto il 18/08/2009 ma ottenuto solo il successivo 21/10/2009, di talché il deferito ha svolto l’attività di allenatore senza regolare tesseramento per tutte le gare di campionato del settembre e di buona parte dell’ottobre 2009; - questo del resto risulta indirettamente anche dalle dichiarazioni confessorie rese dal sig. Giovanni Iovine per gli stessi fatti in contestazione di cui al separato procedimento sopra ricordato P.Q.M. dichiara il sig. VINCENZO MATRONE responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 30/10/2010.
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