F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 14 del 23 luglio 2010 Procedimento disciplinare a carico di GIOVANNI FIORI

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 14 del 23 luglio 2010 Procedimento disciplinare a carico di GIOVANNI FIORI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Fiori è stato deferito per violazione dell’art. 30, comma 4, dello Statuto FIGC in relazione agli artt. 23 delle NOIF e 35, del Regolamento del Settore Tecnico nonché dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver adito l’Autorità Giudiziaria Ordinaria senza avere richiesto né, di conseguenza, ottenuto alcuna autorizzazione e senza il previo esperimento dei mezzi previsti dall’ordinamento sportivo; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 23/01/2011. Ritenuto che: - i fatti contestati risultano documentalmente comprovati agli atti acquisiti dal presente procedimento e dalle dichiarazioni rese dal deferito; - in particolare risulta che il deferito, senza preventivamente richiedere la prescritta autorizzazione, ha ritenuto di adire l’A.G.O. per rivendicare nel corso del 2008 crediti vantati fin dal 2003 per l’attività di allenatore svolta in favore della società FC 1919 Cadore; - tale iniziativa giudiziaria, proponibile nei termini prescrizionali fissati dal Codice Civile, ben poteva essere preceduta dall’obbligatorio contenimento della preventiva autorizzazione federale non incombendo ristretti e vincolanti termini decadenziali; - la particolarità delle fattispecie induce peraltro ad applicare il minimo della sanzione P.Q.M. dichiara il sig. GIOVANNI FIORI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 23/01/2011.
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