F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 92 del 24 Febbraio 2011 Procedimento disciplinare a carico di MARCO ANTINUCCI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 92 del 24 Febbraio 2011 Procedimento disciplinare a carico di MARCO ANTINUCCI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. ANTINUCCI è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 33 e 35, comma 1, 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dagli artt. 38, comma 1, e 40, comma 2, delle NOIF per essere stato tesserato nella stagione sportiva 2009-2010, quale calciatore della USD Sporting Scalo, per poi assumere la guida tecnica della medesima società senza formalizzare regolare tesseramento e per essere stato tesserato, sempre nella stagione sportiva 2009-2010, quale calciatore della società SS Rosciano; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 24/05/2011. Ritenuto che: - risulta documentalmente comprovato che il deferito ha svolto attività di allenatore per la USD Sporting Scalo senza formalizzare il relativo tesseramento dopodichè, nella stessa stagione, dopo aver svolto, attività di allenatore, gli era precluso il secondo tesseramento quale calciatore P.Q.M. dichiara il sig. MARCO ANTINUCCI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 30/04/2011.
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