F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 92 del 24 Febbraio 2011 Procedimento disciplinare a carico di DAVIDE ZAGO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 92 del 24 Febbraio 2011 Procedimento disciplinare a carico di DAVIDE ZAGO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. ZAGO è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e art. 35, comma 2, del regolamento del Settore Tecnico, per aver posto in essere, presso i locali della Scuola Calcio Noventa Calcio, nel corso della stagione sportiva 2009-2010, atti sessuali nei confronti di minori; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica di anni cinque più la proposta di preclusione; - assunte le memorie difensive del deferito del 15/12/2010 e del 23/02/2011. Premesso che: - risulta documentalmente smentita la prima eccezione in rito formulata dal deferito giacché la ricevuta di ritorno della raccomandata con cui la Segreteria di questa Commissione ha fissato l’odierna udienza è stata regolarmente ricevuta dal signor Davide Zago e da lui sottoscritta in data 16/02/2011 e non il 19/02/2011 come sviantemente eccepito, di talché il medesimo deferito ha avuto integralmente il termine per la proposizione anche della seconda memoria difensiva che infatti è stata acquisita in atti e debitamente esaminata; - parimenti destituita di fondamento è la seconda eccezione in rito formulata dal deferito giacché la Procura federale ha ritualmente comunicato la conclusione delle indagini e la contestazione degli addebiti con raccomandata AR del 13/01/2011 ricevuta dal signor Davide Zago in data 17/01/2011 come da cartolina di ritorno da egli sottoscritta ed acquisita agli atti. Ritenuto che: - per quanto sopra rilevato è innanzitutto da censurare il comportamento processuale del deferito; - dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale di Padova emergono fatti che non possono non assumere in sede disciplinare rilievo in ragione della loro oggettiva gravità e della loro estrema delicatezza; - tale sottolineata gravità dei fatti assume una particolare censurabilità assunto il ruolo rivestito dal signor Davide Zago il quale ha svolto funzioni di educazione, istruzione e vigilanza dei minori che gli venivano affidati nell’ambito del Settore tecnico della Figc quale insegnante Isef; - i fatti di cui sopra risultano assistiti dalle fonti di prova indicate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale di Padova che non hanno trovato circostanziate e puntuali smentite in questa sede da parte del deferito il quale si è limitato a generiche contestazioni e ad un’istanza di differimento della trattazione del caso in attesa dell’”esito definitivo della giustizia ordinaria”; - peraltro questa Commissione, in sede disciplinare, non è affatto tenuta ad attendere l’esito definitivo del giudizio penale sia perché questo differirebbe l’esame del caso di molti anni attesi i tempi della giustizia ordinaria, sia perché in piena autonomia può apprezzare fatti e circostanze emergenti anche da indagini ai sensi dell’art. 36 RST; - del resto, in sede disciplinare, in una fattispecie come quella che ci occupa, i fatti contestati al signor Davide Zago non possono che indurre ad estremo rigore anche ad evitare il pericolo del perpetuarsi di situazioni equivoche nei confronti di minori nello svolgimento di attività sportiva fortemente connotata dal suo carattere educativo per tutto il tempo necessario alla definizione del giudizio ordinario e dunque in ipotesi anche per lunghi anni; - pertanto risulta condivisibile la richiesta formulata quest’oggi dalla Procura federale P.Q.M. dichiara il sig. DAVIDE ZAGO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della inibizione fino al 24/02/2016 a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. e dispone la preclusione alla sua permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.
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