F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 92 del 24 Febbraio 2011 Procedimento disciplinare a carico di DAVIDE ZAGO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 92 del 24 Febbraio 2011
Procedimento disciplinare a carico di DAVIDE ZAGO – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di
segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. ZAGO è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del
Codice di Giustizia Sportiva, e art. 35, comma 2, del regolamento del Settore Tecnico,
per aver posto in essere, presso i locali della Scuola Calcio Noventa Calcio, nel corso
della stagione sportiva 2009-2010, atti sessuali nei confronti di minori;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica di anni cinque più la proposta di preclusione;
- assunte le memorie difensive del deferito del 15/12/2010 e del 23/02/2011.
Premesso che:
- risulta documentalmente smentita la prima eccezione in rito formulata dal deferito
giacché la ricevuta di ritorno della raccomandata con cui la Segreteria di questa
Commissione ha fissato l’odierna udienza è stata regolarmente ricevuta dal signor
Davide Zago e da lui sottoscritta in data 16/02/2011 e non il 19/02/2011 come
sviantemente eccepito, di talché il medesimo deferito ha avuto integralmente il
termine per la proposizione anche della seconda memoria difensiva che infatti è stata
acquisita in atti e debitamente esaminata;
- parimenti destituita di fondamento è la seconda eccezione in rito formulata dal deferito
giacché la Procura federale ha ritualmente comunicato la conclusione delle indagini e
la contestazione degli addebiti con raccomandata AR del 13/01/2011 ricevuta dal
signor Davide Zago in data 17/01/2011 come da cartolina di ritorno da egli sottoscritta
ed acquisita agli atti.
Ritenuto che:
- per quanto sopra rilevato è innanzitutto da censurare il comportamento processuale del
deferito;
- dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale Penale di Padova emergono fatti che non possono non assumere in sede
disciplinare rilievo in ragione della loro oggettiva gravità e della loro estrema
delicatezza;
- tale sottolineata gravità dei fatti assume una particolare censurabilità assunto il ruolo
rivestito dal signor Davide Zago il quale ha svolto funzioni di educazione, istruzione e
vigilanza dei minori che gli venivano affidati nell’ambito del Settore tecnico della
Figc quale insegnante Isef;
- i fatti di cui sopra risultano assistiti dalle fonti di prova indicate dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale Penale di Padova che non hanno trovato circostanziate
e puntuali smentite in questa sede da parte del deferito il quale si è limitato a generiche
contestazioni e ad un’istanza di differimento della trattazione del caso in attesa
dell’”esito definitivo della giustizia ordinaria”;
- peraltro questa Commissione, in sede disciplinare, non è affatto tenuta ad attendere
l’esito definitivo del giudizio penale sia perché questo differirebbe l’esame del caso di
molti anni attesi i tempi della giustizia ordinaria, sia perché in piena autonomia può
apprezzare fatti e circostanze emergenti anche da indagini ai sensi dell’art. 36 RST;
- del resto, in sede disciplinare, in una fattispecie come quella che ci occupa, i fatti
contestati al signor Davide Zago non possono che indurre ad estremo rigore anche ad
evitare il pericolo del perpetuarsi di situazioni equivoche nei confronti di minori nello
svolgimento di attività sportiva fortemente connotata dal suo carattere educativo per
tutto il tempo necessario alla definizione del giudizio ordinario e dunque in ipotesi
anche per lunghi anni;
- pertanto risulta condivisibile la richiesta formulata quest’oggi dalla Procura federale
P.Q.M.
dichiara il sig. DAVIDE ZAGO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato
contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della inibizione fino al 24/02/2016
a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. e dispone la preclusione alla sua
permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.
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