LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 11 del 08/07/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 3) RICORSO DELLA CALCIATRICE Laura BARBIERATO/C.F.BARDOLINO VERONA

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 11 del 08/07/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 3) RICORSO DELLA CALCIATRICE Laura BARBIERATO/C.F.BARDOLINO VERONA Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 18/05/2010 la Sig.na Laura BARBIERATO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società C.F.BARDOLINO VERONA., un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.14.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2009/10.Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.5.000,00 relative alla rate di Gennaio-Febbraio e Marzo 2010 (3.200,00)più parte dell’importo del mese di Dicembre 2009 di €.800,00 non pagato Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società F.C.BARDOLINO VERONA ,al pagamento in favore della sig.na Laura BARBIERATO, della somma di €.5.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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