LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 11 del 08/07/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 5) RICORSO DEL CALCIATORE Roberto PICCOLO/A.C.R.MESSINA
	
                
LEGA NAZIONALE DILETTANTI  – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 11 del 08/07/2010 
DECISIONI DELLA COMMISSIONE  ACCORDI ECONOMICI
5) RICORSO DEL CALCIATORE Roberto PICCOLO/A.C.R.MESSINA   
Con Racc.A.R. in data 31/05/2010 il sig.Roberto PICCOLO, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo       di aver concluso con la Società A.C.R.MESSINA S.r.l., un accordo economico prevedente il compenso per la       Stagione Sportiva 2009/10 di complessivi  €.21.333,99.
Precisando di aver ricevuto rate per €.6.500,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €.14.833,99
Si rileva preliminarmente però che al ricorso non è stata allegata l’attestazione della tassa reclamo di €.50,00  in violazione all’art.21 bis del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. 
P.Q.M
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal
Sig.Roberto PICCOLO  nei confronti della Società A.C.R.MESSINA S.r.l. per violazione dell’art.21bis del Regolamento L.N.D.
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
				
                
            