LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 107 DEL 24 maggio 2011 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE BWIN Gara Soc. SIENA – Soc. VARESE del 23 maggio 2011 – Ventesima giornata ritorno Il Giudice Sportivo, riceve dal Procuratore federale rituale segnalazione (fax delle ore 15.54 odierne) ex art. 35 – co. 1. 3, CGS, riferita alla condotta tenuta al 24° del secondo tempo dal calciatore Dos Santos Machado Claiton (Soc. Varese) nei confronti del calciatore Emanuele Calaiò (Soc. Siena);
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 107 DEL 24 maggio 2011
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE BWIN
Gara Soc. SIENA – Soc. VARESE del 23 maggio 2011 - Ventesima giornata ritorno
Il Giudice Sportivo,
riceve dal Procuratore federale rituale segnalazione (fax delle ore 15.54 odierne) ex art. 35 – co. 1. 3, CGS, riferita alla condotta tenuta al 24° del secondo tempo dal calciatore Dos Santos Machado Claiton (Soc. Varese) nei confronti del calciatore Emanuele Calaiò (Soc. Siena);
acquisisce ed esamina le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore Calaiò, nella zona centrale del campo, affianca in corsa il calciatore Dos Santos Machado, che procede in possesso del pallone;
in tale frangente, si verifica contrasto tra i due antagonisti, il calciatore senese è colpito al volto dal braccio destro dell’avversario ed arresta la propria corsa con atteggiamento sofferente;
il giuoco prosegue senza che l’Arbitro adotti alcun provvedimento disciplinare in quanto – come afferma su richiesta di questo Ufficio – non ha notato l’accaduto. Si deve concludere che il gesto compiuto dal calciatore Dos Santos Machado, concretizzato in un’antiregolamentare apertura delle braccia nel contrasto con l’avversario, avrebbe potuto e dovuto ritenersi sanzionabile se visto dagli Ufficiali di gara, ma non tale da integrare gli estremi – per evidente carenza di intenzionalità lesiva – della “condotta violenta” che, se “non vista” dall’Arbitro, rende ammissibile la “prova televisiva”, con i consequenziali effetti sanzionatori.
P.Q.M.
a seguito della segnalazione del Procuratore federale
delibera
non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Dos Santos Machado Claiton (Soc. Varese).
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