COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 134 del 16 Giugno 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 151. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL STELLA BATTIPAGLIA – GARA REAL STELLA BATTIPAGLIA I SANTOMENNA DELL’1.05.2011 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 134 del 16 Giugno 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 151. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL STELLA BATTIPAGLIA – GARA REAL STELLA BATTIPAGLIA I SANTOMENNA DELL’1.05.2011 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO La C.D.T., letto il reclamo avverso la sanzione della squalifica a carico del calciatore Falivena Marco, sanzione pubblicata sul C.U. n. 36 del 5.05.2011 della Delegazione Provinciale di Salerno, pag. 1916, in via preliminare, ne rileva l'inammissibilità, essendo esso stato proposto dalla società Real Stella Battipaglia in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali, di Calcio a Undici e di Calcio a Cinque - Maschili e Femminili - della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, per la stagione sportiva 2010/2011, così come statuiti dal Comunicato Ufficiale n. 119/A della F.l.G.C. del 17.01.2011, pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 90 del 17 febbraio del C.R. Campania e n. 33 del 14.04.2011, della Delegazione Provinciale di Salerno. Invero, i richiamati termini abbreviati prescrivono: gli eventuali reclami, avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, devono pervenire, a mezzo telefax, o altro mezzo idoneo, o essere depositati, presso la sede del Comitato Regionale, entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, dei provvedimenti del G.S.T., con contestuale invio – sempre nel predetto termine e se trattasi di reclamo finalizzato alla modifica del risultato acquisito sul campo – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa, con, in allegato, l'attestazione dell'invio dei motivi di reclamo anche all'eventuale controparte. Il reclamo in esame, viceversa, pur relativo ad una gara delle ultime quattro giornate, é stato formalizzato, a mezzo raccomandata postale, in data 12.05.2011 ed é pervenuto, a questa C.D.T., in data 16.05.2011, ovvero ben oltre il termine temporale innanzi indicato. La conseguenziale declaratoria di inammissibilità preclude l'esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto statuito.dal Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l'addebito della tassa, non versata, sul conto della società Real Stella Battipaglia.
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