COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28/CS del 15 Settembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. OPPOSIZIONE GIOCATORE MARELLA MARCO GIÀ TESSERATO U.S.D. GRIFONI Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 50 del 16/6/2010 – Squalifica sino al 30/6/2013 giocatore Marella Marco – Play-off Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28/CS del 15 Settembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. OPPOSIZIONE GIOCATORE MARELLA MARCO GIÀ TESSERATO U.S.D. GRIFONI Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 50 del 16/6/2010 – Squalifica sino al 30/6/2013 giocatore Marella Marco – Play-off Campionato di 3^ Categoria L’U.S.D. Grifoni ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza, pubblicata nel Comunicato n. 50 del 16/6/2010, con la quale é stata assunta la squalifica sino al 30/6/2013 a carico del giocatore Marella Marco: “a fine gara espulso per insulti si ripeteva insultando e minacciando l’arbitro e i suoi assistenti, schiaffeggiando l’arbitro stesso e uno dei suoi assistenti procurando loro dolore fisico”. La Commissione Disciplinare Territoriale scioglie la riserva di cui al Comunicato n. 20/CS del 30/6/2010; esaminata l’opposizione presentata dal giocatore Marella Marco (già tesserato per la Società Grifoni) e la documentazione ufficiale agli atti; sentito personalmente il ricorrente sentiti altresì i componenti la terna arbitrale che hanno confermato integralmente i rispettivi rapporti, fornendo altresì chiarimenti che ulteriormente avvalorano i contenuti degli stessi; ritenuto che la sanzione comminata sia pienamente congrua ai fatti ascritti ed accertati nei confronti dell’opponente P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare l’opposizione presentata dal calciatore Marella Marco (già tesserato per l’U.S.D. Grifoni); - di confermare la sanzione della squalifica sino al 30/6/2013 a carico del predetto calciatore; - di introitare la tassa reclamo versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it