COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 134 del 16 Giugno 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 146. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MONTESARCHIO 1950 – GARA MONTESARCHIO / REAL AIROLA DEL 23.02.2011 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 134 del 16 Giugno 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 146. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MONTESARCHIO 1950 – GARA MONTESARCHIO / REAL AIROLA DEL 23.02.2011 – 1^ CAT. La C.D.T, letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Montesarchio 1950 avverso la sanzione dell’ammenda, a carico della medesima società; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, dalla lettura accurata degli atti si evince che, sebbene i sostenitori della squadra locale abbiano assunto un atteggiamento ingiurioso ed irriguardoso verso il direttore di gara, mediante lancio di bottigliette di plastica, la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure si configura sproporzionata, rispetto all’effettiva gravità delle relative infrazioni disciplinari. Questa C.D.T. ritiene poter ridurre la sanzione dell’ammenda, a carico della società reclamante, ad euro 650,00. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Montesarchio 1950, riducendo la sanzione accessoria dell’ammenda ad euro 650,00; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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