COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 ¨C Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N¡ã 43 del 20 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.2. OPPOSIZIONE A.S.D. ARES CALCIO VERONA Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale Verona di cui al Comunicato n. 49 del 30/3/2011 ¨C Applicazione art. 17 C.G.S. gara Ares Calcio VR ¨C Zevio del 13/3/2011¨C Campionato Provinciale Allievi
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 ¨C Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N¡ã 43 del 20 Aprile 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.2. OPPOSIZIONE A.S.D. ARES CALCIO VERONA
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale Verona di cui al Comunicato n. 49 del
30/3/2011 ¨C Applicazione art. 17 C.G.S. gara Ares Calcio VR ¨C Zevio del 13/3/2011¨C Campionato
Provinciale Allievi
La Società A.S.D. Ares Calcio Verona ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo della
Delegazione Provinciale di Verona, pubblicata nel Comunicato n. 49 del 30/3/2011 con la quale ha applicato il disposto di
cui all¡¯art. 17 del C.G.S. infliggendo a carico della Società stessa la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 in
relazione all¡¯incontro Ares Calcio VR ¨C Zevio .
Qui di seguito si riporta il testo della delibera emessa dal G.S. : ¡°visto il reclamo presentato dalla Soc. Zevio ed il contro
reclamo della Soc. Ares Calcio Verona, esaminata la documentazione ufficiale agli atti, constatato che la Soc. Ares
Calcio Verona ha violato il punto 10.6 del regolamento pubblicato nel C.U. n¡ã 1 del S.G.S., come si evince dalla distinta di
gara, infatti, la Soc. Ares Calcio Verona ha presentato n¡ã sette calciatori in qualità di riserve anziché i prescritti sei (la
norma dispone che nel caso in cui un calciatore sia utilizzato come assistente dell'arbitro il numero dei calciatori
presentati all'inizio della gara come riserve non pu¨° essere superiore a sei.¡±
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Ares Calcio VR;
vista la documentazione ufficiale in atti;
visto altres¨¬ il Comunicato n. 1 del luglio 2010 del Settore Giovanile e Scolastico nazionale ed in particolare l¡¯art. 10
commi 6 e 7, ritiene quanto segue :
le norme di riferimento del caso in questione sono quelle :
- dell¡¯art. 10 punto 6, prima, seconda e terza parte (assistenti dell¡¯arbitro e calciatori impiegati come assistenti
dell¡¯arbitro)
¡°Nelle gare in cui non é prevista la designazione di assistenti dell¡¯arbitro, le Società devono mettere a disposizione
dell¡¯arbitro, un dirigente o, meglio ancora, un calciatore tesserato incaricato di svolgere funzioni di assistente all¡¯arbitro.
Tale calciatore dovrà essere inserito nella distinta che viene presentata all¡¯arbitro prima dell¡¯inizio della gara, in cui
vanno indicati, inoltre, i calciatori di riserva (non pi¨´ di sei nel caso in cui sia utilizzato come assistente dell¡¯arbitro un
calciatore, da considerare anch¡¯esso riserva). Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla
funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell¡¯arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all¡¯inizio della
gara, fermo restando il limite delle sette sostituzioni¡±.
- dell¡¯art. 10, punto 7, seconda parte (sostituzione dei calciatori)
¡°Ferme restando le disposizioni di cui alle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., si stabiliscono le seguenti
modalità per la sostituzione :
¡ñ nella distinta che viene presentata all¡¯arbitro prima dell¡¯inizio della gara possono essere indicati non pi¨´ di 7 calciatori di
riserva compreso il giocatore incaricato di svolgere funzioni di assistente all¡¯arbitro, nel caso in cui é previsto il suo
utilizzo durante la gara;
¡ñ soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o
assistente dell¡¯arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all¡¯inizio della gara nel rispetto delle modalità illustrate nel
paragrafo specifico, fermo restando il limite delle sette sostituzioni¡±.
Dette disposizioni certamente non brillano per la chiarezza della formulazione:
Tuttavia, uno sforzo ermeneutico sembra consentire, sia pur in termini meramente possibilistici, di ricostruire la fattispecie
nei seguenti termini :
- qualora la Società di appartenenza non intenda utilizzare il calciatore indicato come assistente all¡¯arbitro (che pur la
norma configura anche come riserva) per eseguire sostituzioni, il numero massimo di calciatori che possono essere
iscritti come riserve e utilizzati per le sostituzioni non pu¨° superare il numero di 6;
- qualora invece la Società di appartenenza intenda utilizzare per le sostituzioni anche il calciatore indicato come
¡°assistente dell¡¯arbitro¡±, il numero massimo di calciatori che possono essere elencati anche come riserve é di 7, ivi
compreso il suddetto assistente.
Il caso in esame ricade nell¡¯ipotesi sub a).
Tuttavia, sulla base di un principio generale di qualsiasi ordinamento giuridico, la violazione di una norma formulata in
termini involuti ed equivoci, tali da non essere agevolmente comprensibili alla generalità dei consociati, (tanto pi¨´ nel caso
dell¡¯ordinamento giuridico-sportivo riferito al Settore Giovanile e Scolastico, dove non si pu¨° certamente presupporre una
capacità interpretativa di livello particolarmente affinato), non pu¨° comportare l¡¯applicazione di sanzioni.
A maggior ragione, questo canone destinato a valere nel campo che ne occupa relativo ai campionati del Settore
Giovanile e Scolastico, dove il ¡°favor¡± della partecipazione dei giovani calciatori alla gara supera il pedissequo ossequio a
regole formali e non chiaramente formulate
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di parzialmente accogliere l¡¯opposizione presentata dalla Società Ares Calcio VR;
- di disporre la ripetizione della gara Ares Verona Calcio- Zevio in data da fissare dalla Delegazione Provinciale di Verona.
La tassa reclamo non é stata versata
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