COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 1 del 20 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.2. OPPOSIZIONE U.S. ZIANIGO Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 13 del 6/10/2010 – Squalifica per tre giornate giocatori Comellato Alessandro e Nostran Roberto – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 1 del 20 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.2. OPPOSIZIONE U.S. ZIANIGO Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 13 del 6/10/2010 – Squalifica per tre giornate giocatori Comellato Alessandro e Nostran Roberto - Campionato di 3^ Categoria L’U.S. Zianigo ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Venezia, pubblicate nel Comunicato n. 13 del 6/10/2010, con le quali sono state assunte le seguenti sanzioni : - squalifica per tre giornate a carico del calciatore Comellato Alessandro : “espulso per offese ad un avversario, offendeva e minacciava reiteratamente l’arbitro”: - squalifica per tre giornate a carico del calciatore Nostran Roberto : “espulso per gioco violento, offendeva e minacciava reiteratamente l’arbitro”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società U.S. Zianigo; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente, munito di delega; sentito altresì personalmente l’arbitro che ha confermato integralmente quanto già esposto nel referto di gara, redatto in modo dettagliato ed esaustivo, tale perciò da corroborare la fede privilegiata da attribuirsi allo stesso (cfr. art. 35, comma 1.1.) valutato che le decisioni assunte dal Giudice Sportivo di primo grado riflettono sul piano fattuale e sanzionatorio gli episodi oggetto del presente ricorso; ritenuto non sussistere elementi per una revisione del provvedimento impugnato; P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l’opposizione presentata dalla Società U.S. Zianigo; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico dei calciatori Comellato Alessandro e Nostran Roberto; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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