COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 12 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. OPPOSIZIONE A.S.D. CITTÀ DI SPINEA Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 16 del C.R. Veneto del 28/12/2010 – Squalifica per 8 giornate giocatore Culotta Davide; squalifica per 4 giornate giocatore Vanin Andrea – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 12 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. OPPOSIZIONE A.S.D. CITTÀ DI SPINEA Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 16 del C.R. Veneto del 28/12/2010 – Squalifica per 8 giornate giocatore Culotta Davide; squalifica per 4 giornate giocatore Vanin Andrea - Campionato di 2^ Categoria La Società ASD Città di Spinea ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicate nel Comunicato n. 16 del C.R.V. del 28/12/2010 con le quali ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari : - squalifica per 8 giornate a carico del giocatore Culotta Davide: “espulso per aver contestato una decisione arbitrale, alla notifica del provvedimento insultava e minacciava l’arbitro, spingendolo leggermente e allontanandosi dopo l’intervento dei compagni. Al termine della gara reiterava gli insulti.” - squalifica per 4 giornate a carico del giocatore Vanin Andrea : “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento insultava l’arbitro a parole e gesti”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società ASD Città di Spinea; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente; ritenuto il referto arbitrale sufficientemente esaustivo; considerato peraltro che rispetto ai fatti ascritti, quali risultanti dal rapporto di gara, appare congrua la minor sanzione di n. 5 giornate di squalifica a carico del calciatore Culotta Davide, non essendo stato il suo comportamento connotato da particolare violenza e di n. 3 giornate di squalifica a carico di Vanin Andrea in relazione al grado di offensività della condotta tenuta da quest’ultimo P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dalla Società Città di Spinea; - di ridurre a cinque giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del giocatore Culotta Davide; - di ridurre a tre giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del giocatore Vanin Andrea; La tassa reclamo non é stata versata
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