COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 12 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.5. OPPOSIZIONE U.S.D. FONTANELLE Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 11 del 15/12/2010 – Ammenda di € 100.00 a carico Società; Inibizione sino al 6/6/2011 dirigente Baccega Vittorino; Squalifica sino al 3/10/2011 giocatore Baccega Stefano; squalifica sino al 6/6/2011 giocatore Visentin Nicolò; squalifica sino all’11/1/2011 giocatore Diagne Saliou, squalifica per 5 giornate giocatore Paludetto Mattia; squalifica per tre giornate giocatore Gerotto Martino – Campionato Regionale Juniores

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 12 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.5. OPPOSIZIONE U.S.D. FONTANELLE Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 11 del 15/12/2010 – Ammenda di € 100.00 a carico Società; Inibizione sino al 6/6/2011 dirigente Baccega Vittorino; Squalifica sino al 3/10/2011 giocatore Baccega Stefano; squalifica sino al 6/6/2011 giocatore Visentin Nicolò; squalifica sino all’11/1/2011 giocatore Diagne Saliou, squalifica per 5 giornate giocatore Paludetto Mattia; squalifica per tre giornate giocatore Gerotto Martino - Campionato Regionale Juniores La Società U.S.D. Fontanelle ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicate nel Comunicato n. 22 del 9/12/2010 con le quali ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari : - ammenda di € 100,00 a carico della Società . “per atteggiamento minaccioso ed insulti verso l’arbitro a fine gara”. - inibizione sino al 6/6/2011 a carico del dirigente Baccega Vittorino : “emerge dal referto arbitrale che il dirigente della società Fontanelle, dopo la convalida di una rete subita, si alzava dalla panchina rivolgendosi all'arbitro con espressioni ingiuriose. Allontanato, pronunciava bestemmie mentre lasciava il terreno di gioco. A fine gara tornava sul terreno di gioco e rinnovava le ingiurie nei confronti dell'arbitro, accompagnandole con minacce gravi. All'interno dello spogliatoio afferrava la bandierina dell'assistente e si avvicinava al direttore di gara nel gesto di colpirlo, ma veniva trattenuto dall'allenatore ospite. Quindi lo inseguiva verso la stanza riservata, di cui colpiva con pugni la porta, che l'arbitro era riuscito a chiudere. All'esterno si esibiva in cori offensivi assieme ad alcuni giocatori”. - squalifica fino al 3/10/2011 a carico del giocatore Baccega Stefano : “emerge dal referto arbitrale che il giocatore, ammonito al 37’ del 1° tempo, a fine gara si avvicinava al direttore di gara applaudendolo in segno di scherno. Gli rivolgeva, quindi, espressioni ingiuriose e minacciose. Dopo l'esibizione del cartellino rosso, si rivolgeva ai compagni usando ancora espressioni di minaccia nei confronti del direttore di gara, quindi raccoglieva una manciata di terra e gliela gettava contro, colpendolo al collo ed alla schiena due volte, posto che il bersaglio si era girato per evitare di essere colpito al volto. Mentre l'arbitro si dirigeva allo spogliatoio, lo seguiva ancora pronunciando bestemmie e ingiurie”. - squalifica fino al 6/6/2011 a carico del giocatore Visentin Nicolo : Emerge dal referto arbitrale che il giocatore, dopo l'ammonizione, applaudiva l'arbitro in segno di scherno, gli rivolgeva espressioni ingiuriose, accompagnandole con bestemmie. Dopo l'espulsione, a fine gara tornava sul terreno di gioco, si avvicinava ad un metro circa dall'arbitro e gli sputava contro, colpendolo ad una scarpa, accompagnando il gesto con ingiurie e minacce. - squalifica per cinque gare effettive a carico del giocatore Paludetto Mattia : “emerge dal referto arbitrale che il giocatore protestava nei confronti del direttore di gara rivolgendogli ingiurie ripetute, minacce gravi ed accompagnando dette espressioni con ripetute bestemmie, coinvolgendo nelle espressioni ingiuriose anche la di lui famiglia”. - squalifica per tre gare effettive a carico del giocatore Gerotto Martino : “per insulti all’Arbitro accompagnati da bestemmie”. - squalifica sino all’11/1/2011 a carico del giocatore Diagne Saliou : “a fine gara all'interno degli spogliatoi il calciatore correva incontro all'arbitro e gli si rivolgeva con espressioni ingiuriose discriminatorie e minacce gravi. Tentava di afferrarlo per la maglia, ma veniva trattenuto ed a fatica allontanato dai compagni e dall'allenatore”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Fontanelle; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente assistito da persona debitamente delegata; sentito altresì personalmente l’arbitro che ha confermato integralmente quanto descritto dettagliatamente nel proprio referto di gara; rilevato che il predetto referto sia assolutamente particolareggiato ed esaustivo, tale perciò da corroborare la fede privilegiata da attribuirsi allo stesso (cfr. art. 35, comma 1.1. del C.G.S.); ritenuto il giudizio di “prime cure” congruamente motivato e l’entità delle sanzioni comminate corrispondente ai fatti ascritti P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l’opposizione presentata dalla Società Fontanelle; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 100.00 a carico Società; - di confermare la sanzione dell’Inibizione sino al 6/6/2011 a carico del dirigente Baccega Vittorino; - di confermare la sanzione della squalifica sino al 3/10/2011 a carico del giocatore Baccega Stefano; - di confermare la sanzione della squalifica sino al 6/6/2011 a carico del giocatore Visentin Nicolò; - di confermare la sanzione della squalifica sino all’11/1/2011 a carico del giocatore Diagne Saliou, - di confermare la sanzione della squalifica per 5 giornate a carico del giocatore Paludetto Mattia; - di confermare la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Gerotto Martino; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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