COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 19 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.3. OPPOSIZIONE A.S.D. CALCIO TEZZE Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 19 dell’11/1/2011 – Squalifica per tre giornate giocatore Dal Ben Marco – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 19 Gennaio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
7.2.3. OPPOSIZIONE A.S.D. CALCIO TEZZE
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 19
dell’11/1/2011 – Squalifica per tre giornate giocatore Dal Ben Marco - Campionato di 1^ Categoria
La Società A.S.D. Calcio Tezze ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale,
pubblicata nel Comunicato n. 19 dell’11/1/2011 con la quale ha assunto a carico del giocatore Dal Ben Marco la squalifica
per tre giornate : “espulso per comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro, prima di allontanarsi teneva verso lo
stesso un atteggiamento aggressivo”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società A.C.D. Calcio Tezze;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito l’arbitro per le vie brevi che ha confermato quanto esposto nel referto di gara;
valutato che la decisione assunta dal Giudice Sportivo di primo grado riflette sul piano fattuale e sanzionatorio l’episodio
oggetto del presente ricorso, talché appare congrua;
constatato che non sono emersi elementi nuovi atti a modificare il provvedimento impugnato;
considerata la fede piena e privilegiata che viene attribuita al referto arbitrale nei giudizi sportivi (ex art. 35,comma 1.1. del
C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l ’opposizione presentata dalla Società Tezze;
- di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Dal Ben Marco;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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