COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 19 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.3. OPPOSIZIONE A.S.D. CALCIO TEZZE Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 19 dell’11/1/2011 – Squalifica per tre giornate giocatore Dal Ben Marco – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 19 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.3. OPPOSIZIONE A.S.D. CALCIO TEZZE Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 19 dell’11/1/2011 – Squalifica per tre giornate giocatore Dal Ben Marco - Campionato di 1^ Categoria La Società A.S.D. Calcio Tezze ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 19 dell’11/1/2011 con la quale ha assunto a carico del giocatore Dal Ben Marco la squalifica per tre giornate : “espulso per comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro, prima di allontanarsi teneva verso lo stesso un atteggiamento aggressivo”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società A.C.D. Calcio Tezze; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito l’arbitro per le vie brevi che ha confermato quanto esposto nel referto di gara; valutato che la decisione assunta dal Giudice Sportivo di primo grado riflette sul piano fattuale e sanzionatorio l’episodio oggetto del presente ricorso, talché appare congrua; constatato che non sono emersi elementi nuovi atti a modificare il provvedimento impugnato; considerata la fede piena e privilegiata che viene attribuita al referto arbitrale nei giudizi sportivi (ex art. 35,comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l ’opposizione presentata dalla Società Tezze; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Dal Ben Marco; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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