COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 19 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.5. OPPOSIZIONE U.S. RIO S.MARTINO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 20 del 12/1/2011 – Squalifica per sei giornate giocatore Longo Michael – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 19 Gennaio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
7.2.5. OPPOSIZIONE U.S. RIO S.MARTINO
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 20 del
12/1/2011 – Squalifica per sei giornate giocatore Longo Michael – Campionato di 2^ Categoria
La Società U.S. Rio S.Martino ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale,
pubblicata nel Comunicato n. 20 del 12/1/2011 con la quale ha assunto a carico del giocatore Longo Michael la squalifica
per sei giornate : “emerge dal referto arbitrale che il giocatore Longo Michael, dopo la fine della partita ha colpito con un
violento pugno al volto il calciatore Calza Andrea, facendolo cadere a terra. Notificato il provvedimento di espulsione il
Longo cercava di reiterare il comportamento trattenuto a stento dai compagni di squadra del Calza, che hanno dovuto
allontanarlo sollevandolo di peso con l’aiuto di altri giocatori dell’U.S. Rio”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società U.S. Rio S.Martino;
vista la documentazione ufficiale in atti;
ritenuta congrua la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo di prima istanza anche in considerazione della condotta
particolarmente violenta portata in essere dal calciatore Longo Michael;
considerata la fede piena e privilegiata che viene attribuita al referto arbitrale nei giudizi sportivi (ex art. 35,comma 1.1. del
C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare l’opposizione presentata dalla Società Rio S.Martino;
- di confermare la sanzione della squalifica per sei giornate a carico del calciatore Longo Michael;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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