COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 19 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.5. OPPOSIZIONE U.S. RIO S.MARTINO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 20 del 12/1/2011 – Squalifica per sei giornate giocatore Longo Michael – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 19 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.5. OPPOSIZIONE U.S. RIO S.MARTINO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 20 del 12/1/2011 – Squalifica per sei giornate giocatore Longo Michael – Campionato di 2^ Categoria La Società U.S. Rio S.Martino ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 20 del 12/1/2011 con la quale ha assunto a carico del giocatore Longo Michael la squalifica per sei giornate : “emerge dal referto arbitrale che il giocatore Longo Michael, dopo la fine della partita ha colpito con un violento pugno al volto il calciatore Calza Andrea, facendolo cadere a terra. Notificato il provvedimento di espulsione il Longo cercava di reiterare il comportamento trattenuto a stento dai compagni di squadra del Calza, che hanno dovuto allontanarlo sollevandolo di peso con l’aiuto di altri giocatori dell’U.S. Rio”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società U.S. Rio S.Martino; vista la documentazione ufficiale in atti; ritenuta congrua la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo di prima istanza anche in considerazione della condotta particolarmente violenta portata in essere dal calciatore Longo Michael; considerata la fede piena e privilegiata che viene attribuita al referto arbitrale nei giudizi sportivi (ex art. 35,comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare l’opposizione presentata dalla Società Rio S.Martino; - di confermare la sanzione della squalifica per sei giornate a carico del calciatore Longo Michael; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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