COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 19 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.6. OPPOSIZIONE A.C. PONTE NELLE ALPI Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 19 dell’11/1/2011 – Squalifica per cinque giornate giocatore De Col Nicola – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 19 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.6. OPPOSIZIONE A.C. PONTE NELLE ALPI Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 19 dell’11/1/2011 – Squalifica per cinque giornate giocatore De Col Nicola – Campionato di 2^ Categoria La Società A.C. Ponte nelle Alpi ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 19 dell’11/1/2011 con la quale ha assunto a carico del giocatore De Col Nicola la squalifica per cinque giornate : “due giornate per l’espulsione (art.19.4 comma lett. a) e tre giornate perché, alla notifica del provvedimento, persisteva nel mantenere un contegno irriguardoso nei confronti dell’arbitro accompagnandolo con frasi blasfeme”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società A.C. Ponte nelle Alpi; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente ed il giocatore De Col Nicola; considerato che la condotta posta in essere dal calciatore De Col Nicola successivamente alla notifica dell’espulsione é strettamente legata alla condotta che ha determinato il provvedimento di espulsione stesso e può ritenersi del medesimo tenore; ritenuta pertanto più congrua ai fatti la sanzione della squalifica di tre giornate di gara P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dalla Società Ponte nelle Alpi; - di ridurre a tre giornate di gara la squalifica a carico del calciatore De Col Nicola. La tassa reclamo non é stata versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it