COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 26 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.5. OPPOSIZIONE A.S.D. UNION PEDEMONTANA Avverso delibere Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 21 dell’1/12/2010 – Ammenda di € 500,00; Inibizione sino al 30/6/2011 dirigente Fontana Giuseppe – Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 26 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.5. OPPOSIZIONE A.S.D. UNION PEDEMONTANA Avverso delibere Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 21 dell’1/12/2010 – Ammenda di € 500,00; Inibizione sino al 30/6/2011 dirigente Fontana Giuseppe - Campionato Juniores Provinciale La Società A.S.D. Union Pedemontana ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza pubblicate nel Comunicato n. 21 dell’1/12/2010, con le quali ha assunto le seguenti sanzioni : - ammenda di € 500,00 a carico della Società; - inibizione sino al 30/6/2011 a carico del dirigente accompagnatore addetto all’arbitro Fontana Giuseppe : “perché una persona non autorizzata, entrava nello spogliatoio del direttore di gara dichiarandosi osservatore arbitrale e, chiudendo la porta sferrava all’arbitro un pugno all’addome, producendogli dolore fisico con vomito e nausea, messo al corrente il Dirigente della Soc. Union Pedemontana, l’arbitro lasciava l’impianto e si recava al pronto soccorso per accertamenti, come da verbale in atti, dove gli veniva diagnosticata una prognosi di tre giorni”. 23/642 La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dall’ASD Union Pedemontana; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente; sentito altresì personalmente l’arbitro il quale ha confermato quanto riferito sul referto di gara ed in particolare di aver segnalato la vicenda in esame al dirigente accompagnatore addetto all’arbitro, Sig. Fontana Giuseppe, precisando inoltre che il medesimo gli ha confermato di aver consentito l’accesso agli spogliatoi alla persona qualificatasi come osservatore arbitrale che lo ha successivamente colpito; ritenuto pertanto che il dirigente addetto all’arbitro non ha adeguatamente presidiato i locali degli spogliatoi, rendendo in tal modo possibile il verificarsi del fatto su descritto; ritenuto inoltre che dell’episodio ascrivibile al suddetto dirigente debba rispondere anche la Società a titolo di responsabilità oggettiva (ex art. 4, comma 2 del C.G.S.); ritenuto infine che le sanzioni inflitte dal Giudice di primo grado risultano coerenti alla vicenda complessiva; considerata la fede piena e privilegiata che viene attribuita al referto arbitrale nei giudizi sportivi (ex art. 35,comma 1.1. del C.G.S.); P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l’opposizione presentata dalla Società Union Pedemontana; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 500,00 a carico della Società; - di confermare la sanzione della inibizione sino al 30/6/2011 a carico del dirigente accompagnatore addetto all’arbitro Fontana Giuseppe; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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