COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 26 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.1. OPPOSIZIONE A.S.D. VIRTUS VILLAFRANCA Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 21 del 19/1/2011 – Squalifica per tre giornate giocatore Bertan Enrico – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 26 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.1. OPPOSIZIONE A.S.D. VIRTUS VILLAFRANCA Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 21 del 19/1/2011 – Squalifica per tre giornate giocatore Bertan Enrico - Campionato di Promozione La Società A.S.D. Virtus Villafranca ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 21 del 19/1/2011 con la quale ha assunto a carico del giocatore Bertan Enrico la squalifica per tre giornate : “una giornata per l’ espulsione e due giornate perché, dopo la notifica del provvedimento, ha insultato l’arbitro”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Virtus Villafranca; vista la documentazione ufficiale in atti; ritenuto che il provvedimento sanzionatorio assunto dal Giudice Sportivo di prime cure appare congruo rispetto all’episodio complessivamente valutato; considerata la fede piena e privilegiata che viene attribuita al referto arbitrale nei giudizi sportivi (ex art. 35,comma 1.1. del C.G.S.); ritenuto non sussistere elementi che consentono una revisione della delibera impugnata P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l’opposizione presentata dalla Società Virtus Villafranca; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Bertan Enrico; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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