COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 09 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. OPPOSIZIONE POL. BRENDOLA Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 23 del 26/1/2011 – Squalifica per cinque giornate giocatore El Basri Youssef – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 09 Febbraio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.2. OPPOSIZIONE POL. BRENDOLA
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 23 del
26/1/2011 – Squalifica per cinque giornate giocatore El Basri Youssef - Campionato di 2^ Categoria
La Società Pol. Brendola ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale,
pubblicata nel Comunicato n. 23 del C.R. Veneto del 26/1/2011 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica per
cinque giornate a carico del giocatore El Basri Youssef : “espulso per aver contestato l’arbitro spingendolo ed insultandolo
e per aver usato frasi blasfeme reiterando gli insulti a fine gara”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Pol. Brendola;
vista la documentazione ufficiale in atti;
valutato che la decisione assunta dal Giudice Sportivo di primo grado riflette sul piano fattuale e sanzionatorio l’episodio
oggetto del presente ricorso, talché appare congrua;
constatato che non sono emersi elementi nuovi atti a modificare il provvedimento impugnato;
considerata la fede piena e privilegiata che viene attribuita al referto arbitrale nei giudizi sportivi (ex art. 35,comma 1.1. del
C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l ’opposizione presentata dalla Società Brendola;
- di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del calciatore El Basri Youssef;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 09 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. OPPOSIZIONE POL. BRENDOLA Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 23 del 26/1/2011 – Squalifica per cinque giornate giocatore El Basri Youssef – Campionato di 2^ Categoria"