COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 09 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. OPPOSIZIONE POL. BRENDOLA Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 23 del 26/1/2011 – Squalifica per cinque giornate giocatore El Basri Youssef – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 09 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. OPPOSIZIONE POL. BRENDOLA Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 23 del 26/1/2011 – Squalifica per cinque giornate giocatore El Basri Youssef - Campionato di 2^ Categoria La Società Pol. Brendola ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 23 del C.R. Veneto del 26/1/2011 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del giocatore El Basri Youssef : “espulso per aver contestato l’arbitro spingendolo ed insultandolo e per aver usato frasi blasfeme reiterando gli insulti a fine gara”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Pol. Brendola; vista la documentazione ufficiale in atti; valutato che la decisione assunta dal Giudice Sportivo di primo grado riflette sul piano fattuale e sanzionatorio l’episodio oggetto del presente ricorso, talché appare congrua; constatato che non sono emersi elementi nuovi atti a modificare il provvedimento impugnato; considerata la fede piena e privilegiata che viene attribuita al referto arbitrale nei giudizi sportivi (ex art. 35,comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l ’opposizione presentata dalla Società Brendola; - di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del calciatore El Basri Youssef; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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