COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 09 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.3. OPPOSIZIONE A.P.D. CAMPETRA Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 21 del 19/1/2011 – Sanzione sportiva della perdita della gara Calvi Noale – Campetra del 15/1/2011; Ammenda di € 150,00 – Campionato Regionale Juniores

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 09 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.3. OPPOSIZIONE A.P.D. CAMPETRA Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 21 del 19/1/2011 – Sanzione sportiva della perdita della gara Calvi Noale – Campetra del 15/1/2011; Ammenda di € 150,00 - Campionato Regionale Juniores La Società A.P.D. Campetra ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicate nel Comunicato n. 21 del C.R. Veneto del 19/1/2011 con le quali ha assunto nei confronti della Società Campetra la sanzione sportiva della perdita della gara indicata a margine e l’irrogazione dell’ammenda di € 150.00 (prima rinuncia) : “ rilevato dal R.A. e dal supplemento di rapporto che, all'ora prefissata per l'inizio della gara, l'Arbitro alla presenza dei due capitani accertava che il campo designato per la disputa della gara in oggetto risultava, per motivi atmosferici, impraticabile; che la società ospitante metteva a disposizione il campo principale situato nello stesso impianto sportivo il quale risultava, a giudizio insindacabile dell'Arbitro, praticabile; che la società ospitata Campetra non accettava di disputare la gara in campo diverso da quello designato ufficialmente e pertanto l'Arbitro non dava inizio alla competizione per impraticabilità del campo designato ("sussidiario"). Ciò posto ritenuto che costituisca principio generale quello che impone la puntuale disputa della gara per cui il differimento può essere giustificato solo da ragioni ineliminabili di caso fortuito o forza maggiore (art. 53, 54 e 55 NOIF); 26/735 preso atto che per ottenere l'iscrizione ai campionati gestiti dalla F.I.G.C. le società devono dichiarare la piena disponibilità del campo di gioco (art. 15 c.1 lett. c) NOIF) ed ivi svolgere la propria attività (art. 19 c. 1 NOIF) e che il terreno deve insistere nell'ambito del territorio comunale dove la società ha sede (art. 19 c. 2 NOIF); considerato che nei casi di eventi di forza maggiore che rendano impraticabile il campo designato si deve valutare se sia prevalente l'interesse generale alla puntale disputa della gara, o quello particolare delle società di disputarla nel campo designato; ritenuto prevalente il primo interesse si deve valutare se la disponibilità di un campo diverso avente le medesime caratteristiche di collocazione, tali da non comportare disagio alcuno per le società, possa legittimare il rifiuto di disputare regolarmente la gara; ritenuto, nel caso in esame, essendo i campi collocati all'interno dello stesso impianto e quello proposto in alternativa ("principale") oltre alle condizioni di praticabilità presentasse caratteristiche migliorative rispetto a quello designato ("sussidiario"); che alla luce di queste considerazioni il rifiuto della società CAMPETRA debba considerarsi illegittimo anche perchè contrario al dovere di lealtà e correttezza sportiva stabilito dall'art. 1 CGS.” La Commissione Disciplinare Territoriale vista la documentazione ufficiale in atti; esaminato il ricorso presentato dalla Società Campetra; considerata ineccepibile la decisione del Giudice Sportivo di primo rado anche in relazione al superiore principio di lealtà sportiva e dell’interesse generale alla puntuale disputa della gara in situazioni oggettivamente identiche P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare l’opposizione presentata dalla Società Campetra; - di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara oggi presa in esame a carico della Società Campetra, omologando l’incontro c.s. ; Calvi Noale-Campetra 3-0; - di confermare la sanzione della ammenda di €150,00 a carico della Società; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non é stata versata.
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