COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 16 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.4. OPPOSIZIONE S.S. STAFFOLO Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato n. 32 del 2/2/2011 – Squalifica per cinque giornate giocatore Panzarin Gian Luca – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 16 Febbraio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
7.2.4. OPPOSIZIONE S.S. STAFFOLO
Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato n. 32
del 2/2/2011 – Squalifica per cinque giornate giocatore Panzarin Gian Luca - Campionato di 3^
Categoria
La Società S.S. Staffolo ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione
Distrettuale di S.Donà, pubblicata nel Comunicato n. 32 del 2/2/2011, con la quale ha assunto a carico del giocatore
Panzarin Gian Luca la squalifica per cinque giornate : “espulso per doppia ammonizione, ritardava l’uscita dal terreno di
gioco protestando vivacemente. Dopo essere uscito assumeva un comportamento gravemente protestatario ed offensivo
nei confronti dell’arbitro. A fine gara reiterava le proteste in modo plateale bloccando l’ingresso dell’arbitro nello
spogliatoio (sanzione aggravata perché capitano).
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso ritualmente presentato dalla Società Staffolo;
vista la documentazione ufficiale in atti;
ritenuta più congrua ai fatti ascritti al giocatore Panzarin, la sanzione della squalifica per quattro giornate di gara
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dalla Società Staffolo;
- di ridurre a quattro giornate la sanzione della squalifica nei confronti del calciatore Panzarin Gian Luca.
La tassa reclamo non é stata versata.
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