COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 03 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 1.1.4. OPPOSIZIONE A.C. PRIX DUEVILLE Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 27 del 16/2/2011 – Ammenda di € 250,00; Squalifica per tre giornate giocatore Grolla Cristian; Squalifica sino al 28/3/2011 allenatore Bernardi Massimo – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 03 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
1.1.4. OPPOSIZIONE A.C. PRIX DUEVILLE
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 27 del
16/2/2011 – Ammenda di € 250,00; Squalifica per tre giornate giocatore Grolla Cristian; Squalifica sino
al 28/3/2011 allenatore Bernardi Massimo - Campionato di 1^ Categoria
La Società A.C. Prix Dueville ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale Territoriale,
pubblicate nel Comunicato n. 27 del C.R. Veneto del 16/2/2011 con le quali ha assunto i seguenti provvedimenti
disciplinari :
- ammenda di € 250,00 a carico della Società : “per sputi che colpivano l’arbitro a fine gara (campo avverso)”;
- squalifica per tre giornate a carico del giocatore Grolla Cristian : “espulso al termine della gara per aver insultato
l’arbitro, reiterava gli insulti”;
- squalifica sino al 28/3/2011 a carico dell’allenatore Bernardi Massimo : “perchè allontanato per ripetute proteste, alla
notifica del provvedimento insultava pesantemente l’arbitro minacciandolo, il tutto accompagnato da frasi blasfeme
gridate ad alta voce (recidivo)”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il rituale ricorso presentato dalla Società Prix Dueville;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il rappresentante legale della società ricorrente;
sentito altresì personalmente l’arbitro il quale ha confermato integralmente il referto di gara;
ritenuto che le sanzioni applicate in prima istanza appaiono adeguate ai fatti acclarati
considerata la fede piena e privilegiata che viene attribuita al referto arbitrale nei giudizi sportivi (ex art. 35,comma 1.1. del
C.G.S.)
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare l’opposizione presentata dall’A.C. Prix Dueville;
- di confermare la sanzione dell’ammenda di € 250,00 a carico della Società;
- di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Grolla Cristian;
- di confermare la sanzione della inibizione sino al 28/3/2011 a carico dell’allenatore Bernardi Massimo;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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