COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 03 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 1.1.5. OPPOSIZIONE POL. MONTÀ Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 24 del 2/2/2011 – Inibizione sino al 18/6/2012 dirigente Griggio Mattia – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 03 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
1.1.5. OPPOSIZIONE POL. MONTÀ
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 24 del
2/2/2011 – Inibizione sino al 18/6/2012 dirigente Griggio Mattia - Campionato di 2^ Categoria
La Società Pol. Montà ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale,
pubblicata nel Comunicato n.24 del 2/2/2011 del C.R. Veneto con le quali ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- inibizione sino al 18/6/2012 a carico del dirigente Griggio Mattia : “perchè in qualità di dirigente accompagnatore della
società Montà, allontanato dall'arbitro per ingiurie reiterate, manteneva un comportamento reiteratamente ingiurioso nei
confronti del direttore di gara, accompagnando le ingiurie con bestemmie e minacce.
Avvertiva l'arbitro che non sarebbe uscito dal campo, finché non avesse sospeso la partita.
Manteneva un atteggiamento tale, da ingenerare nel direttore di gara il timore di un improvviso eccesso violento. Con
l'atteggiamento protervo a non voler abbandonare il re/cinto di gioco, ritardava la ripresa della partita per otto minuti,
desistendo soltanto a seguito dell'intervento del capitano della squadra. Uscito dal terreno di gioco, non guadagnava gli
spogliatoi, ma si posizionava a ridosso della rete dietro la panchina, da là sbeffeggiando l'arbitro, i giocatori avversari, la
categoria degli arbitri ed i dirigenti federali. Proseguiva con gli insulti e le minacce per tutta la durata della gara,
scuoteva violentemente la recinzione, disturbando lo svolgimento del gioco, aizzava il pubblico ed i giocatori nei
confronti dell'arbitro e degli avversari,il pubblico, istigando i propri giocatori al gioco violento, accompagnando il tutto
con un profluvio di bestemmie e minacce”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
scioglie la riserva di cui al Comunicato n. 27 del 16/2/2011;
esaminato il ricorso presentato dalla Società Montà;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il personalmente il Sig. Griggio Mattia (Montà Dirigente);
sentito altresì personalmente l’arbitro il quale ha confermato integralmente quanto riportato nel suo referto di gara,
aggiungendo peraltro che il Sig. Griggio Mattia ha mandato presso l’indirizzo di posta elettronica della Sezione A.I.A. di
Mestre delle e-mail contenenti osservazioni critiche riferite alle sue capacità tecniche arbitrali;
la C.D.T., avuto presente peraltro che il comportamento tenuto in campo dal Sig. Griggio si é estrinsecato in atti offensivi
e minacciosi, ma non é mai trasceso in violenza fisica, si ritiene più congrua ai fatti, come sopra esposti, la sanzione della
inibizione sino al 31/1/2012
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dalla Pol. Montà;
- di ridurre al 31/1/2012 la sanzione della inibizione a carico del dirigente Griggio Mattia.
La tassa reclamo non é stata versata.
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