COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 09 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 8.2.3. OPPOSIZIONE U.S.D. BORGOPRIMOMAGGIO Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 28 del 23/2/2011 – Squalifica per tre giornate giocatore Dal Barco Gerry; Squalifica sino 27/12/2011 giocatore Rossaro Federico, Squalifica sino 28/3/2011 allenatore Visentini Paolo – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 09 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 8.2.3. OPPOSIZIONE U.S.D. BORGOPRIMOMAGGIO Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 28 del 23/2/2011 – Squalifica per tre giornate giocatore Dal Barco Gerry; Squalifica sino 27/12/2011 giocatore Rossaro Federico, Squalifica sino 28/3/2011 allenatore Visentini Paolo – Campionato di 2^ Categoria La Società U.S.D. Borgoprimomaggio ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicate nel Comunicato del C.R. Veneto n. 28 del 23/2/2011 con le quali ha assunto le seguenti sanzioni : - squalifica per tre giornate a carico del calciatore Dal Barco Gerry : “al termine della gara, ancora sul terreno di gioco, offendeva reiteratamente e minacciava l’arbitro”. - squalifica sino al 27/12/2011 a carico del giocatore Rossaro Federico : “al termine della gara inseguiva l’arbitro, indirizzandogli frasi irriguardose e minacciose. Entrato nello spogliatoio, scaraventava violentemente contro il direttore di gara e l’addetto ufficiale, il contenuto di una bottiglia d’acqua”. - squalifica sino al 28/3/2011 a carico dell’allenatore Visentini Paolo : “per gravi offese all’arbitro” La Commissione Disciplinare esaminato il ricorso sopra indicato presentato dalla Società U.S.D. Borgoprimomaggio, vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società opponente; sentito altresì personalmente l’arbitro il quale ha sostanzialmente confermato quanto riportato sul proprio referto di gara ed in particolare il fatto addebitato al calciatore Rossaro Federico, in quanto ha visto li giocatore stesso abbassare il braccio e, contemporaneamente, si é sentito colpire dall’acqua, escludendo, nel contempo, la possibilità che l’autore del gesto possa individuarsi nel dirigente accompagnatore Sgreva Enrico, in quanto lo stesso si trovava ancora sul campo di gioco; ritenuta comunque più consona alla descrizione del fatto resa dall’arbitro, anche nel corso dell’audizione, una squalifica sino al 30/9/2011 a carico del giocatore Rossaro Federico; ritenute invece congrue ai fatti acclarati le sanzioni inflitte al giocatore Dal Barco Gerry e all’allenatore Visentini Paolo; considerata la fede piena e privilegiata che viene attribuita al referto arbitrale nei giudizi sportivi (ex art. 35,comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - diparzialmente accogliere l’opposizione presentata dall’USD Borgoprimomaggio; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Dal Barco Gerry; - di confermare la sanzione della squalifica a carico dell’allenatore Visentini Paolo sino al 28/3/2011; - di ridurre al 30/9/2011 la sanzione della squalifica a carico del giocatore Rossaro Federico. La tassa reclamo non é stata versata.
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