COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 09 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 8.2.1. OPPOSIZIONE A.S.D. NOVA GENS Avverso delibera Giudice Sportivo di cui al Comunicato n. 26 del 9/2/2011 – Delibera omologazione gara Calcio Cavarzere – Nova Gens del 12/12/2010 – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 09 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 8.2.1. OPPOSIZIONE A.S.D. NOVA GENS Avverso delibera Giudice Sportivo di cui al Comunicato n. 26 del 9/2/2011 – Delibera omologazione gara Calcio Cavarzere - Nova Gens del 12/12/2010 – Campionato di 1^ Categoria La Società A.S.D. Nova Gens ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 26 del 9/2/2011 con la quale ha confermato la regolarità della gara emarginata, omologandola con il risultato acquisito in campo di : Cavarzere –Nova Ges 3 – 0 così motivandola : “L’ASD Nova Gens lamenta un errore tecnico dell'Arbitro. Nella fattispecie l'Arbitro avrebbe, verso il 37' del secondo tempo, adottato il provvedimento di espulsione per somma di ammonizioni nei confronti del giocatore Ferrari Riccardo, senza aver mai inflitto la prima ammonizione e, di conseguenza, allontanato dal campo, senza motivo, il suddetto giocatore privando la squadra, per la restante durata della gara, di un giocatore. Rilevato che di tutto ciò nulla risulta dal Referto Arbitrale e che con supplemento di rapporto l'Arbitro dichiara di non aver mai adottato il provvedimento di espulsione nei confronti del giocatore Ferrari Riccardo, né di averlo allontanato dal terreno”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Nova Gens; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società opponente; sentito altresì personalmente l’arbitro che ha confermato integralmente il proprio rapporto di gara, affermando, in particolare, che il giocatore Ferrari Riccardo é uscito dal campo a fine partita assieme a lui; considerata la fede piena e privilegiata che viene attribuita al referto arbitrale nei giudizi sportivi (ex art. 35,comma 1.1. del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l’opposizione presentata dalla Società Nova Gens; - di confermare la validità della gara del Campionato di 1^ Categoria oggi presa in esame con il risultato acquisito in campo di : Calcio Cavarzere – Nova Gens : 3 – 0 (del 12/12/2010); - di disporre l’addebito della tassa gara non versata
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