COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 18 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 3.1.1. OPPOSIZIONE A.C.D. CADIDAVID Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 31 del C.R. Veneto del 9/3/2011 – Squalifica di quattro giornate giocatore Montanari Alessandro – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 18 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 3.1.1. OPPOSIZIONE A.C.D. CADIDAVID Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 31 del C.R. Veneto del 9/3/2011 – Squalifica di quattro giornate giocatore Montanari Alessandro – Campionato di Promozione La Società A.C.D. Cadidavid ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 31 del C.R. Veneto del 9/3/2011 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Montanari Alessandro : “espulso per offese all’arbitro, assumeva contegno offensivo e minaccioso dopo l’espulsione, reiterando successivamente le offese e utilizzando altresì linguaggio blasfemo, prima di entrare nello spogliatoio.” La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Cadidavid; vista la documentazione ufficiale in atti ed in particolare il referto arbitrale che é risultato esaustivo e dettagliatamente circostanziato; valutata la decisione del Giudice Sportivo che riflette sul piano fattuale e sanzionatorio l’episodio oggetto del presente ricorso; ritenuto non sussistere elementi per una revisione del provvedimento impugnato e reputata congrua la relativa sanzione adottata in prima istanza; considerata la fede piena e privilegiata che viene attribuita al referto arbitrale nei giudizi sportivi (ex art. 35,comma 1.1. del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere ’opposizione presentata dalla Società Cadidavid; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Montanari Alessandro; - di disporre l’addebito della la tassa reclamo non versata
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